29.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 339/26
Ricorso proposto il 1o agosto 2014 — VSM Geneesmiddelen/Commissione
(Causa T-578/14)
2014/C 339/31
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: VSM Geneesmiddelen (Alkmaar, Paesi Bassi) (rappresentante: U. Grundmann, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che la Commissione, a partire dal 1o agosto 2014, ha illegittimamente omesso di avviare la valutazione di indicazioni sulla salute su sostanze botaniche attraverso l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: l’ «EFSA») secondo la procedura prevista dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1924/2006 (1); e
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in subordine, annullare la decisione, asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 29 giugno 2014, di non avviare, attraverso l’EFSA, la valutazione delle indicazioni sulla salute sulle sostanze botaniche mediante la procedura prevista all’articolo 13 prima del 1o agosto 2014.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce che ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 (in prosieguo: il «regolamento sulle indicazioni sulla salute»), la Commissione europea era tenuta ad adottare un elenco delle indicazioni nutrizionali consentite entro il 31 gennaio 2010. In preparazione dell’adozione di tale elenco l’EFSA è stata incaricata di valutare indicazioni presentate dagli Stati membri. Tuttavia, nel settembre 2010, la Commissione ha annunciato la sospensione ed il riesame della procedura di valutazione per quanto riguarda le indicazioni sulle sostanze botaniche, per cui l’EFSA ha cessato di esaminare tali indicazioni. La Commissione ha sospeso solo la procedura di valutazione relativa alle sostanze botaniche, ma non la procedura relative ad altre sostanze, come quelle chimiche.
La ricorrente, con lettera del 23 aprile 2014 ha invitato la Commissione europea ad ordinare all’EFSA di riprendere immediatamente la valutazione delle indicazioni sulla salute sulle sostanze botaniche usate negli alimenti, in quanto essa subisce un forte pregiudizio dall’attuale ritardo giuridico e incertezza del diritto nel settore delle indicazioni sulla salute su sostanze botaniche usate negli alimenti.
La Commissione, con la sua lettera del 19 giugno 2014, ha informato la ricorrente che le sono state espresse diverse preoccupazioni da parte di Stati membri e parti interessate e che essa non avvierà in questa fase valutazioni di indicazioni sulla salute su sostanze botaniche. La ricorrente ha spedito una lettera ulteriore alla Commissione, datata 8 luglio 2014, in cui fissava un termine per l’avvio, da parte dell’EFSA, della valutazione delle indicazioni sulla salute su prodotti botanici, ovvero il 31 luglio 2014. La Commissione non ha risposto a tale lettera.
Si può pertanto concludere che la Commissione europea ha omesso di redigere un elenco completo di indicazioni sulla salute usate negli alimenti come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento sulle indicazioni sulla salute. L’articolo 13 di detto regolamento non solo prevede tempi chiari ma anche procedure chiaramente definite per l’adozione dell’elenco delle indicazioni sulla salute sulle sostanze usate negli alimenti. Il regolamento non prevede alcuna discrezionalità per la Commissione europea di alterare le fasi procedurali né di allungare i tempi.
Inoltre, ai sensi del considerando 9, il regolamento sulle indicazioni sulla salute mira a «stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni». Ciò mostra chiaramente che il legislatore non intendeva introdurre diversi tipi di valutazione di tipi specifici di sostanze. Pertanto, tutte le considerazioni effettuate dalla Commissione europea con riferimento ad un regime separato per la valutazione delle indicazioni su sostanze botaniche sarebbe non solo priva di fondamento giuridico ma contraddirebbe anche gli obiettivi generali del regolamento.
(1) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).
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