15.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 315/70
Ricorso proposto il 4 agosto 2014 — Aduanas y Servicios Fornesa/Commissione
(Causa T-580/14)
2014/C 315/115
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Aduanas y Servicios Fornesa, SL (Lleida, Spagna) (rappresentante: I. Toda Jiménez, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente al condono dei dazi doganali richiesti alla medesima nell’accordo di liquidazione del 27 giugno 2011 della Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la delegación Especial de Cataluña (Ufficio regionale delle dogane e imposte speciali della delegazione speciale di Catalogna), per il concetto tributario di Tarifa Exterior Comunidad (tariffa esterna Comunità), esercizi 2006, 2007 e 2008, e per un importo pari a EUR 2 4 53 003,38, e
—
condannare la convenuta alle spese del presente ricorso di annullamento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nel presente procedimento chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 15 aprile 2014, pratica REM 02/2012, recante diniego del condono alla ricorrente di dazi doganali richiesti relativamente alle operazioni di importazione di «sciroppo di zucchero, aromatizzato o addizionato di coloranti» originariamente dichiarato come trasformato in Andorra, operazioni nelle quali essa è intervenuta come spedizioniere doganale, in qualità di rappresentante indiretto dell’importatore.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 239 del codice doganale, in quanto la Commissione avrebbe commesso un errore nel valutare la situazione speciale e avrebbe omesso di valutare i fatti rilevanti ai fini della decisione
—
Si deduce a tale riguardo che lo spedizioniere doganale era estraneo al processo di fabbricazione del prodotto importato, che è stato il fattore decisivo per richiedere il pagamento dei dazi doganali, che il modus operandi dell’importatore era complesso e non era noto allo spedizioniere doganale, che la dogana spagnola non gli aveva comunicato i propri sospetti relativi alla condotta dell’importatore e non aveva adottato alcun tipo di misura precauzionale, che i certificati EUR-1 in cui si garantivano le importazioni sono stati convalidati due volte dalle autorità di Andorra, e che persino le prime analisi della dogana spagnola confermavano che i prodotti avevano diritto al trattamento preferenziale.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 239 del codice doganale comunitario, in quanto non sussisterebbe una «simulazione» o una «negligenza manifesta» che escluda il condono dei dazi richiesto
—
A tale riguardo la ricorrente afferma che la Commissione si limita ad elencare una serie di possibili condotte che lo spedizioniere doganale potrebbe asseritamente aver portato a termine e che potrebbero averlo condotto a mettere in dubbio la regolarità delle condotte relative alle importazioni. Tuttavia da ciò non si evince in alcun caso una «simulazione» o una «negligenza manifesta» dello spedizioniere doganale, motivo per cui il condono non è precluso.
—
La ricorrente sottolinea altresì la buona fede e la diligenza osservate in ogni momento dallo spedizioniere doganale.
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