6.10.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 351/21
Ricorso proposto il 04 agosto 2014 — Giand/UAMI — Flamagas (FLAMINAIRE)
(Causa T-583/14)
2014/C 351/27
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Giand Srl (Rimini, Italia) (rappresentanta: F. Caricato, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Flamagas, SA (Barcelona, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’ Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 11 giugno 2014 nel procedimento R 2117/2011-4, ritenendo inesistente il rischio di confusione tra i marchi di cui in narrativa;
—
Rinviare all’UAMI per la riforma della decisione nel merito e per la registrazione del Marchio Comunitario no 8 6 80 746 per tutti i prodotti rivendicati, impregiudicati quelli non contestati;
—
Condannare controparte alla spese dei tre gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FLAMINAIRE» per prodotti delle classi 16 e 34 — domanda di marchio comunitario n. 8 6 80 746
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Flamagas, SA
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi internazionali e nazionali denominativi per prodotti delle classi 16 e 34
Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è parzialmente rigettata
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
—
Violazione del principio de ne bis in idem;
—
Erronea valutazione del rischio di confusione;
—
Erronea valutazione delle prove.
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