29.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 339/27
Ricorso proposto il 29 luglio 2014 — Inditex/UAMI — Ansell (ZARA)
(Causa T-584/14)
2014/C 339/32
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industria de Diseño Texil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentante: C. Duch, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Zainab Ansell e Roger Ansell (Moshi, Tanzania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 maggio 2014, procedimento R 1118/2013-2, nei limiti in cui essa ha confermato la decadenza per il mancato uso del marchio comunitario «ZARA» n. 1 12 755 per i seguenti servizi della classe 39: «servizi di trasporto, distribuzione (consegna) di prodotti, in particolare di articoli di abbigliamento, calzature e accessori, profumeria e cosmetici», ritenendosi che la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, commettendo i seguenti errori:
—
un errore di diritto, in quanto essa ha ritenuto che i concessionari dell’Inditex fossero parte integrante dell’organizzazione interna della società, laddove in realtà si tratta di soggetti giuridici indipendenti dal Grupo Indetex;
—
un errore nella valutazione delle prove, in quanto essa contesta al ricorrente di non aver addotto prove sul volume di affari generato dall’offerta dei servizi di trasporto ai fini della dimostrazione dell’uso esterno del marchio, malgrado dette prove siano state in realtà addotte nel ricorso;
—
condannare l’UAMI e, se del caso, il controinteressato alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «ZARA» per servizi delle classi 39 e 42 — marchio comunitario n. 1 12 755
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedenti la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Zainab Ansell e Roger Ansell
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di decadenza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
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