20.10.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 372/19
Ricorso proposto il 4 agosto 2014 — Slovenia/Commissione
(Causa T-585/14)
2014/C 372/24
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione contenuta nella lettera della Commissione europea, Direzione generale del Bilancio, n. BUDG/B/03MV D (2014) 1782918, del 2 giugno 2014, in cui, da un lato, si dichiara la responsabilità finanziaria della ricorrente per la perdita di risorse proprie dell’Unione, in quanto un quantitativo di zucchero è stato importato al di fuori del sistema dei contingenti tariffari per l’importazione e non sono state determinate le risorse relative a tale importazione e, dall’altro, si ordina alla ricorrente di mettere a disposizione del bilancio dell’Unione un importo pari alle risorse proprie perdute, le quali, nel caso in questione, in cui il titolo di importazione è stato interamente utilizzato, ammontano a EUR 1 2 57 000,00;
—
condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione
—
Nella lettera di cui trattasi, la Commissione avrebbe erroneamente considerato che la perdita di risorse proprie è derivata da un errore commesso dall’importatore nella propria domanda di rilascio del titolo di importazione e non regolarmente corretto dalle autorità slovene.
—
Piuttosto, l’importatore ha completato e corretto la propria domanda entro i termini, mentre l’errore si sarebbe in realtà verificato nella fase di iscrizione dei dati nell’ambito dell’invio alla Commissione, da parte dell’agenzia della Repubblica di Slovenia per il mercato agricolo e per lo sviluppo agrario, delle domande di titoli di importazione per l’applicazione delle quote AMIS, e ciò esclusivamente a causa delle carenze del sistema delle quote AMIS.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione delle norme sul procedimento decisionale della Commissione
—
La lettera di cui trattasi sarebbe stata firmata dal direttore della direzione generale del bilancio, sebbene nelle questioni relative alla responsabilità finanziaria della ricorrente per la perdita delle risorse proprie dell’Unione, su cui verte la suddetta lettera, la competenza spetterebbe alla Commissione in quanto organo collegiale.
3.
Terzo motivo, vertente su un’insufficienza della motivazione e su un’erronea base giuridica
—
La Commissione avrebbe insufficientemente motivato la lettera di cui trattasi, che contiene la decisione sulla responsabilità finanziaria della ricorrente, al punto che non sarebbe stato possibile valutare se tale lettera fosse legittima e conforme al diritto sostanziale, con conseguente violazione dell’articolo 296 TFUE e del regolamento interno della Commissione.
—
Inoltre, la Commissione non avrebbe comunicato gli appropriati fondamenti normativi alla base della propria decisione secondo la quale nel caso di specie si è verificata una perdita delle risorse e che la ricorrente è di per sé responsabile.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione del diritto di difesa e del diritto di essere sentiti
—
La Commissione non ha informato la ricorrente, prima della redazione della lettera di cui trattasi, degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la sua decisione, il che costituirebbe una violazione del diritto di difesa e del diritto di essere sentiti.
5.
Quinto motivo, vertente su un controllo carente da parte della Commissione
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L’errore della ricorrente nel trattamento della domanda di rilascio del titolo per l’importazione sarebbe una conseguenza delle carenze del sistema informatico ed elettronico del sistema delle quote AMIS, istituito e gestito dalla Commissione; di conseguenza, la ricorrente non sarebbe responsabile dell’errore commesso.
6.
Sesto motivo, vertente su una violazione dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di divieto di arricchimento senza causa
—
Secondo la ricorrente, alla luce del fatto che non si è verificata una perdita di risorse proprie, l’attribuzione di una responsabilità finanziaria per l’errore nella fase di registrazione dei dati nel carente sistema informatico della Commissione costituisce un arricchimento senza causa a favore dell’Unione.
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Sarebbe stato violato anche il principio della certezza del diritto, in quanto non è previsto un procedimento di correzione dell’errore per le situazioni in cui si potrebbero realizzare arricchimenti senza causa.
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Secondo la ricorrente, inoltre, una regolamentazione nel cui ambito non sia possibile correggere errori amministrativi commessi nel procedimento di rilascio di titoli per l’importazione, sebbene per nessuno degli interessati sul mercato emerga un danno derivante dall’errore amministrativo — e di conseguenza sussista necessariamente una responsabilità finanziaria dello Stato membro — sarebbe contraria anche al principio di proporzionalità.
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La Commissione, infine, non avendo portato a termine il procedimento di accertamento della responsabilità finanziaria entro un termine ragionevole, avrebbe violato anche il principio del legittimo affidamento.
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