6.10.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 351/22
Ricorso proposto l’8 agosto 2014 — Musso/Parlamento
(Causa T-589/14)
2014/C 351/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: François Musso (Ajaccio, Francia) (rappresentante: avv. A. Gross)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
—
annullare la decisione del 26 giugno 2014:
—
principalmente, sulla base dell’irregolarità formale di difetto di firma del Presidente;
—
altrimenti, sulla base della violazione dei diritti della difesa per assenza di pubblicità della decisione del 17 luglio 1996 che funge da base alla decisione del 26 giugno 2014;
—
altrimenti, sulla base della violazione del principio del contraddittorio;
—
altrimenti, sulla base dell'insufficienza della motivazione della decisione del 26 giugno 2014;
—
altrimenti, sulla base di una violazione del principio del termine ragionevole che pregiudica l’esercizio dei diritti della difesa;
—
altrimenti, sulla base della violazione del principio dei diritti quesiti;
—
riservare al ricorrente tutti gli altri diritti, competenze, motivi e azioni;
—
condannare il convenuto all'integralità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una irregolarità formale della decisione impugnata del 26 giugno 2014, in quanto quest'ultima non è stata sottoscritta dal presidente del Parlamento in conformità al regolamento interno del Parlamento europeo.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, in quanto la decisione del 17 luglio 1996, che ha costituito la base della decisione impugnata del 26 giugno 2014, non sarebbe stata pubblicata, in violazione dell'articolo 28 del regolamento interno dei deputati.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione del principio del contraddittorio.
4.
Quarto motivo, vertente sull'insufficienza di motivazione della decisione impugnata.
5.
Quinto motivo, vertente su una violazione del principio del termine ragionevole, in quanto il Parlamento ha atteso otto anni prima di avviare la procedura di recupero nei confronti del ricorrente.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio dei diritti quesiti, in quanto la decisione impugnata rimetterebbe in discussione i diritti pensionistici che il ricorrente avrebbe acquisito il 3 agosto 1994.
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