20.10.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 372/22
Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — Fútbol Club Barcelona/UAMI (Raffigurazione di uno scudo)
(Causa T-615/14)
2014/C 372/28
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fútbol Club Barcelona (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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modificare le decisioni della prima commissione di ricorso del 23 maggio 2014 e dell’esaminatore del 23 maggio 2013, in conformità dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, per violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009, riconoscendo: i) il carattere distintivo del marchio figurativo oggetto della domanda n. 1 1 7 64 354 e, di conseguenza, l’inapplicabilità del divieto assoluto di registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e ordinando ii) la pubblicazione di detta domanda di marchio affinché si possa procedere, una volta espletate le restanti formalità, alla sua registrazione;
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condannare il convenuto alle spese del procedimento, in conformità dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo raffigurante uno scudo per prodotti e servizi delle classi 16, 25 e 41 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 7 64 354
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
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