17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/48
Ricorso proposto il 10 agosto 2014 — Pro Asyl/EASO
(Causa T-617/14)
2014/C 409/68
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Pro Asyl Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. (Francofote sul Meno, Germania) (rappresentante: S. Hilbrans, avvocato)
Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del convenuto del 10 giugno 2014 — EASO/ED/2014/134, nella parte in cui nega l’accesso al Piano operativo per l’invio in Bulgaria di squadre dell’Unione europea di sostegno per l’asilo («Operating Plan on Bulgaria») e non concede l’accesso al registro dei documenti del ricorrente ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 1049/2001.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto all’accesso alle informazioni del ricorrente
Il ricorrente afferma che non sussiste un motivo che giustifichi una deroga al diritto generale di accesso all’informazione del ricorrente ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) con riferimento al controverso «Operating Plan on Bulgaria».
A tal riguardo il ricorrente sostiene che il diniego di accesso all’informazione non possa essere giustificato, in particolare, adducendo la protezione delle consultazioni per l’elaborazione del documento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, dal momento che l’«Operating Plan» sarebbe ultimato.
Inoltre, l’«Operating Plan on Bulgaria» non sarebbe un documento di un terzo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001, poiché il convenuto e la Bulgaria avrebbero elaborato il piano insieme. Di conseguenza, l’«Operating Plan» non proverrebbe neppure da tale Stato membro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto d’accesso al registro
Il ricorrente afferma inoltre che la decisione impugnata debba essere annullata anche nella parte in cui essa nega al ricorrente l’accesso al registro elettronico dei documenti ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 1049/2001 o dell’articolo 11 della Decisione n. 6 del Consiglio di amministrazione dell’EASO.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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