10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/56
Ricorso proposto l’11 settembre 2014 — Repubblica di Lettonia/Commissione europea
(Causa T-661/14)
2014/C 395/69
Lingua processuale: il lettone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: Inguss Kalniņš e Dace Pelše)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2014)4479 (1), del 9 giugno 2014, nella parte in cui riguarda la Repubblica di Lettonia ed esclude dal finanziamento dell’Unione le spese pari a EUR 7 39 393,95, effettuate dall’organismo pagatore lettone autorizzato negli esercizi dal 2009 al 2012, in rapporto alla definizione dei requisiti di condizionalità;
—
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Repubblica di Lettonia.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Con il suo primo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore nell’interpretare l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 (2) e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 (3), dato che:
—
dall’articolo 5 del regolamento n. 1782/2003 e dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli Stati membri, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici di cui trattasi, dispongono di un margine discrezionale per stabilire i requisiti relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali;
—
i problemi menzionati nell’allegato al regolamento n. 1782/2003 possono essere risolti esaminando ciascun problema e imponendo le norme più adeguate (effettive) tra quelle stabilite in detto regolamento, basandosi sul contesto nazionale;
—
tenendo conto del principio di proporzionalità, vale a dire, se l’introduzione di un requisito interessa unicamente le piccole aziende agricole e crea in tal modo oneri amministrativi e costi significativamente maggiori rispetto ai benefici, gli Stati possono introdurre requisiti essenziali, a condizione che essi consentano di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel regolamento n. 1782/2003;
—
la Commissione non ha adottato un approccio coerente in relazione al carattere obbligatorio ed essenziale dei requisiti enunciati nell’allegato III al regolamento n. 1782/2003; inoltre è stata realizzata una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, dovuta all’inazione della Commissione fino all’autunno 2009.
2.
Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha applicato in modo erroneo il regolamento n. 1290/2005 (4) e gli Orientamenti VI/5330/97 (Orientamenti per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione Garanzia del FEAOG) nel calcolare la rettifica finanziaria per la Lettonia, dal momento che:
—
non ha applicato il principio di proporzionalità, poiché non ha indicato quale fosse il rischio risultante per i fondi e non ha tenuto conto delle liquidazioni presentate dalla Repubblica di Lettonia, sulla cui base il rischio risultante era inferiore;
—
ha violato gli Orientamenti, ai sensi dei quali il criterio della rettifica finanziaria su base forfettaria dev’essere utilizzato solo quando non sia possibile, con le informazioni disponibili, calcolare le perdite, nonostante la Repubblica di Lettonia abbia fornito alla Commissione informazioni precise in forza delle quali era possibile calcolare il rischio risultante per i fondi.
(1) Decisione di esecuzione 2014/458/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 205, pag. 62).
(2) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).
(4) Regolamento (CE) n. 1290/2005 Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).
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