10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/58
Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — Slovenia/Commissione
(Causa T-667/14)
2014/C 395/71
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, avvocato di Stato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2014/458/UE, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2014) 4479] (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 62), nella parte in cui si riferisce alla Repubblica di Slovenia, segnatamente per quanto riguarda:
—
le carenze nella verifica delle piccole parcelle per il rispetto della definizione di parcelle agricole, ragione per cui è stata disposta una rettifica forfettaria del 5 % dei pagamenti diretti per un importo pari a EUR 85 780,08 per l’esercizio finanziario 2010, ad EUR 1 15 956,46 per l’esercizio finanziario 2011 e ad EUR 1 31 269,23 per l’esercizio finanziario 2012;
—
la mancata estrapolazione del risultato del controllo in caso di differenza inferiore al 3 %, ragion per cui è stata disposta una rettifica una tantum dei pagamenti diretti per un importo pari a EUR 1 771,90 per l’esercizio finanziario 2010, ad EUR 6 376,67 per l’esercizio finanziario 2011 e ad EUR 6 506,76 per l’esercizio finanziario 2012;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, sull’assenza di motivazione della decisione e sulla violazione del principio di legalità, con riferimento alle constatazioni della Commissione relative alle carenze nella verifica delle piccole parcelle e nella definizione delle parcelle agricole.
La ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente constatato che il sistema sloveno consente agli agricoltori di aggiungere, nella dichiarazione delle parcelle, le strisce lunghe e strette dei prati che circondano in particolare i seminativi, cosicché le superfici delle unità grafiche parcellari delle aziende agricole [grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (GERK)] diventano ammissibili, circostanza che potrebbe portare ad imprecisioni nelle misurazioni e, di conseguenza, all’approvazione di parcelle che non raggiungono le dimensioni minime delle parcelle agricole ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 796/2004 (1) o dell’articolo 13, paragrafo 9 del regolamento n. 1122/2009 (2).
2.
Secondo motivo, vertente sull’assenza di motivazione della decisione e sulla violazione del principio di legalità, con riferimento alle constatazioni della Commissione relative alla violazione dell’obbligo di estrapolazione.
Secondo la ricorrente, la Commissione ha erroneamente constatato che, nella Repubblica di Slovenia, le parcelle agricole che sono selezionate per il controllo sarebbero scelte soltanto in modo casuale e nella misura del 50 % almeno, che il metodo di selezione delle GERK non consentirebbe sufficienti rappresentatività e affidabilità come richiesto dal regolamento n. 1122/2009, e che sarebbe stato violato l’obbligo di estrapolazione ai sensi del considerando 44 del suddetto regolamento.
(1) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (GU L 141 del 30.04.2004 pag. 18).
(2) Regolamento (CE) n. 1122/2009, della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65).
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