3.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 388/23
Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — SEA/Commissione
(Causa T-674/14)
2014/C 388/29
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) (Segrate, Italia) (rappresentanti: F. Gatti, J.-F. Bellis, F. Di Gianni e A. Scalini, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione C (2014) 4537 final del 9 luglio 2014, con la quale la Commissione europea ha avviato un procedimento di indagine formale avente ad oggetto la costituzione di Airport Handling;
—
Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione della decisione impugnata.
—
La ricorrente fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata ignorerebbe elementi (e.g. la costituzione di un Trust al fine di assicurare piena discontinuità economica tra Airport Handling e SEA Handling, società presunta beneficiaria dell’aiuto SA.21420) aventi un ruolo essenziale nell’adozione della decisione e di cui la Commissione era stata ampiamente informata.
2.
Secondo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 107(1) TFUE, derivante da un’errata valutazione di importanti elementi ed informazioni obiettive portate a conoscenza della Commissione dalla ricorrente.
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La ricorrente fa valere a questo riguardo che, nella decisione impugnata, la Commissione ha erroneamente ritenuto che Airport Handling possa essere considerato il successore economico di SEA Handling e che il conferimento effettuato dalla ricorrente in favore di Airport Handling costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107(1) TFUE.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei fondamentali principi di legittimo affidamento, buona amministrazione, proporzionalità e non discriminazione.
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La ricorrente fa valere a questo riguardo che il comportamento tenuto dai servizi della Commissione e la decisione impugnata sarebbero palesemente contrari ai summenzionati principi dell’ordinamento dell’Unione europea. In particolare, in relazione al principio di proporzionalità, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto fugare i propri dubbi mediante un’analisi diligente delle informazioni già fornite dalla ricorrente in una fase precedente all’indagine, anziché adottare la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale oggetto d’impugnazione.
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