3.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 388/25
Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Spagna/Commissione
(Causa T-676/14)
2014/C 388/31
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, Abogado del Estado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione C(2014) 4856 final dell’11 luglio 2014, relativa all’avvio di un’indagine sulla manipolazione delle statistiche in Spagna, conformemente al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro; e
—
condannare l’istituzione convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di irretroattività delle norme
—
A tale riguardo si afferma che i principi di legalità e di irretroattività delle norme, applicati al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306, pag. 1) e alla decisione 2012/678/UE, implicano che non si possono giudicare fatti anteriori al 13 dicembre 2011, in quanto prima di tale data i fatti di cui al procedimento principale non erano sanzionabili. Gli unici dati sanzionabili sono quelli notificati nel mese di aprile 2012. Il periodo oggetto di indagine infatti dovrebbe limitarsi ai dati compresi nelle notifiche effettuate a partire dal 2012.
Il periodo oggetto di indagine dovrebbe limitarsi ai dati compresi nelle notifiche effettuate a partire dal 2012, quando esse riguardano fatti avvenuti dal mese di dicembre 2011, data di entrata in vigore del regolamento summenzionato. Pertanto, non vi è base giuridica per l’avvio di un procedimento di indagine su fatti verificatisi prima del 13 dicembre 2011.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento summenzionato
—
A tale riguardo si afferma che non esistono serie indicazioni sull’esistenza di fatti che configurano un’errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito pubblico spagnoli. Le autorità spagnole hanno fornito una spiegazione chiara e adeguata in merito a detti dati.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del Regno di Spagna
—
A tale riguardo si afferma che è stata effettuata un’operazione sotto copertura, al di fuori del procedimento previsto, in violazione dei diritti della difesa della Spagna.
Full & Egal Universal Law Academy