17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/54
Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Teva UK e a./Commissione
(Causa T-679/14)
2014/C 409/74
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Teva UK Ltd (West Yorkshire, Regno Unito), Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht, Paesi Bassi) e Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele) (rappresentanti: D. Tayar e A. Richard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
registrare la presente domanda e dichiarare ammissibile il ricorso;
—
annullare l’articolo 3 della decisione COMP/AT.39612 «Perindopril (Servier)» del 9 luglio 2014 nella parte in cui accerta che la Teva UK limited, la TEVA Pharmaceuticals Europe B.V. e la Teva Pharmaceutical Industries Limited hanno violato l’articolo 101 del Trattato;
—
cancellare l’ammenda irrogata alla Teva UK limited, alla Teva Pharmaceuticals Europe B.V. e alla Teva Pharmaceutical Industries Limited all’articolo 7 della decisione COMP/AT.39612 «Perindopril (Servier)» del 9 luglio 2014;
—
nel caso in cui non annulli l’articolo 3 della decisione o non cancelli integralmente l’ammenda, ridurre sostanzialmente quest’ultima; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha errato in fatto e in diritto qualificando l’accordo cui hanno aderito Teva e Servier il 13 giugno 2006 (in prosieguo: l’«accordo») come una restrizione per oggetto. Da un punto di vista giuridico, la Commissione ha erroneamente qualificato come restrizioni per oggetto tutti gli accordi idonei a limitare la concorrenza invece che solo gli accordi che evidenziano, per loro natura, un grado sufficiente del danno alla concorrenza. Da un punto di vista fattuale, le circostanze esistenti quando è stato negoziato l’accordo, in particolare i rischi concreti per la proprietà intellettuale che la Teva affrontava, dimostrano che la Teva ha aderito all’accordo per garantirsi un ingresso tempestivo nel mercato e non per ricevere un incentivo in cambio di un ingresso tardivo.
2.
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto qualificando l’accordo come una restrizione per effetto, in quanto la decisione non dimostra il livello richiesto di restrizione alla concorrenza rispetto all’ipotesi rilevante.
3.
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che anche qualora il Tribunale accerti che l’accordo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, esso dovrebbe concludere che la Commissione non ha adeguatamente esaminato gli argomenti e le prove prodotte dalle ricorrenti a sostegno dell’esistenza di efficienze e della conformità dell’accordo alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.
4.
Quarto motivo vertente sulla circostanza che l’ammenda irrogata alle ricorrenti dovrebbe essere annullata o almeno significativamente ridotta. Innanzitutto, la decisione ha violato i principi della certezza del diritto, di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento irrogando un’ammenda sostanziosa alla Teva. In secondo luogo, la Commissione ha errato discostandosi dai suoi orientamenti sul metodo di calcolo delle ammende e ha violato i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e di parità di trattamento irrogando un’ammenda eccessiva alla Teva.
5.
Quinto motivo vertente sulla circostanza che la Commissione ha commesso errori procedurali significativi.
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