1.12.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 431/34
Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Krka/Commissione
(Causa T-684/14)
(2014/C 431/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovenia) (rappresentanti: T. Ilešič e M. Kocmut, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel caso AT.39612 — Perindopril (Servier), notificata alla ricorrente l’11 luglio 2014, nella parte in cui riguarda la ricorrente, in particolare gli articoli 4, 7, paragrafo 4, lettera a), 8 e 9;
—
condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese relative al presente procedimento; e
—
ordinare ogni altra misura che il Tribunale reputi necessaria.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di analizzare in maniera adeguata il contesto giuridico, fattuale ed economico relativo alla situazione della ricorrente.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente concluso che la ricorrente e la Servier fossero concorrenti effettivi o potenziali ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’erronea conclusione della Commissione, secondo cui l’accordo di transazione in materia di brevetti concluso tra la ricorrente e la Servier restringeva la concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si basa su un’analisi fattuale e giuridica errata, nonché su un’applicazione erronea dei principi consolidati in materia di restrizioni per oggetto.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto la Commissione non ha esaminato in maniera coerente l’accordo di cessione e licenza ed è incorsa in errore nel concludere che l’accordo di cessione e licenza configura una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nel concludere che gli accordi conclusi tra la ricorrente e la Servier restringevano la concorrenza per effetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di valutare accuratamente gli argomenti dedotti dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.
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