17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/55
Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Novomatic/UAMI — Simba Toys (African SIMBA)
(Causa T-687/14)
2014/C 409/75
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Novomatic (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: W. Mosing, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’11 luglio 2014, procedimento R-2098/2013-4, con l’effetto che l’UAMI rigetti l’opposizione per il difetto di somiglianza tra i marchi o segni e di rischio di confusione globale e accolga la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 009752271 «African SIMBA»;
—
condannare l’UAMI, e, in caso d’intervento scritto, l’opponente, a sostenere le proprie spese e a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento di opposizione dinanzi all’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e nel presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «African SIMBA» per prodotti della classe 28 — Domanda di marchio comunitario n. 9752 271
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo nazionale contenente l’elemento denominativo «Simba» nonché la registrazione internazionale del marchio denominativo «SIMBA» per prodotti della classe 28
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.
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