1.12.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 431/36
Impugnazione proposta il 12 settembre 2014 dall‘Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 luglio 2014, Causa F-63/13, Psarras/ENISA
(Causa T-689/14P)
(2014/C 431/59)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) (rappresentanti: P: Empadinhas e C. Meidanis, avvocato)
Controinteressato nel procedimento: Aristidis Psarras (Candia, Grecia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare integralmente la sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») del 2 luglio 2014 nella causa F-63/13;
—
respingere integralmente le domande formulate dal ricorrente nella causa F-63/13
—
condannare il ricorrente in primo grado all’integralità delle spese del procedimento, tanto dinanzi al TFP quanto dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Il primo motivo verte sullo snaturamento delle circostanze di fatto per quanto riguarda gli eventi del 4 maggio 2012 e del periodo successivo, nonché su un errore di diritto per quanto riguarda gli articoli 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e 47 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), in combinato disposto con l’articolo 59 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).
2.
Il secondo motivo verte su un errore di diritto per quanto riguarda l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, in quanto risulta, da un lato, che la constatazione della violazione di tale disposizione comporta automaticamente l’annullamento ex lege dell’atto impugnato, discostandosi in tal modo dalla giurisprudenza secondo la quale il ricorrente avrebbe piuttosto dovuto dimostrare che, in assenza di violazione, il contenuto dell’atto impugnato avrebbe potuto essere diverso e, dall’altro, che, fondandosi su questa nuova interpretazione contenuta nella constatazione, la giurisprudenza applicata finora sarebbe «in definitiva svuotata di contenuto».
3.
Il terzo motivo verte su una violazione dell’obbligo del TFP di pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla convenuta in primo grado e su un difetto di motivazione, nonché sulla violazione e sull’obbligo di rispettare la fase precontenziosa relativa alla domanda di risarcimento.
4.
Il quarto motivo verte sulla violazione della giurisprudenza secondo cui l’annullamento dell’atto impugnato equivale in linea di principio ad un risarcimento sufficiente, su un difetto di motivazione e sul fatto che il TFP si è pronunciato ultra vires, nonché su un errore manifesto di valutazione.
5.
Il quinto motivo verte su sospetti di mancata imparzialità del TFP.
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