22.12.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 462/25
Ricorso proposto il 21 settembre 2014 — Servier e a./Commissione
(Causa T-691/14)
(2014/C 462/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Servier SAS (Suresnes, Francia); Servier Laboratories Ltd (Wexham, Regno Unito); e Les Laboratoires Servier SAS (Suresnes) (rappresentanti: I. S. Forrester, QC, J. Killick, barrister, O. de Juvigny, avvocato, e M.-I. F. Utges Manley, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare in tutto o in parte gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della decisione C (2014) 4955 final della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 e dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea [AT.39.612 — Périndopril (Servier)] nella parte in cui riguardano Servier SAS, Les Laboratoires Servier e Servier Laboratoires Limited;
—
in subordine, esercitare la sua competenza estesa al merito per ridurre notevolmente l’importo delle ammende inflitte a Servier SAS, Les Laboratoires Servier e Servier Laboratoires Limited all’articolo 7 della predetta decisione;
—
concedere a Servier SAS, Les Laboratoires Servier e Servier Laboratoires Limited di beneficiare di qualsiasi annullamento, totale o parziale, della decisione nel ricorso proposto dalla Biogaran;
—
emettere qualsiasi ordinanza che il Tribunale ritenga opportuna;
—
condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono diciassette motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un vizio del procedimento, in quanto l’indagine sarebbe stata viziata dalla conferma di un’ipotesi. Le ricorrenti asseriscono che la Commissione, dopo aver fatto valere pubblicamente, in esito all’indagine settoriale, che il settore interessato era «marcio», ha cercato a qualsiasi costo di confermare tale affermazione mediante una decisione, anche a costo di snaturare e riscrivere i fatti del caso di specie.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, in quanto il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, il cui avviso è obbligatorio prima di qualsiasi decisione, conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), non sarebbe stato convocato in tempo utile, e in quanto solo i rappresentanti di tre Stati membri avrebbero assistito alla riunione di detto comitato.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto la Commissione ha indirizzato alle ricorrenti una decisione di 919 pagine, senza tener conto dei limiti temporali e di forma che devono essere rispettati al momento della presentazione di un ricorso.
4.
I motivi dal quarto al dodicesimo vertono su errori di valutazione ed errori di diritto, in quanto la Commissione ha erroneamente qualificato gli accordi di composizione amichevole tra le ricorrenti, da un lato, e la Niche, la Matrix, la Teva, la Krka e la Lupin, dall’altro, come infrazioni dell’articolo 101 TFUE.
—
Le ricorrenti fanno valere in particolare che, per qualificare gli accordi restrittivi «per oggetto», la Commissione si è basata su tre fattori definiti in modo talmente ampio da essere inconferenti per distinguere le composizioni amichevoli legittime dalle intese anticoncorrenziali (sussistenza di un trasferimento di valore che incentiva il fabbricante di prodotti generici a una transazione a qualsiasi vantaggio economico, restrizione della concorrenza a causa di limitazioni della libertà commerciale del fabbricante di prodotti generici e concorrenza potenziale tra le parti per l’assenza di ostacoli che rende assolutamente impossibile il futuro ingresso del fabbricante di prodotti generici nel mercato).
—
Altresì, snaturando l’obiettivo legittimo e il contesto degli accordi (segnatamente scartando, a dispetto della realtà, la sussistenza di gravi difficoltà tecniche e normative che impediscono ai fabbricanti di prodotti generici di entrare nel mercato, nonché la sussistenza di contenziosi paralleli), la Commissione avrebbe viziato con numerosi errori di valutazione la sua conclusione secondo cui gli accordi avevano lo scopo di restringere la concorrenza.
—
Infine, l’analisi degli «effetti» degli accordi sarebbe viziata da una contraddizione di motivi e dal fatto che la Commissione non avrebbe utilizzato uno scenario controfattuale realistico. Infatti, la decisione impugnata si baserebbe integralmente su un’analisi ex ante di effetti ipotetici, quasi riproducendo la sua analisi per oggetto in violazione della giurisprudenza, per cui si sarebbero ritenuti esistenti effetti anticoncorrenziali nonostante l’insussistenza di qualsiasi effetto reale sul mercato.
5.
Tredicesimo motivo, vertente, in subordine, su un errore di valutazione e un errore di diritto, in quanto la Commissione avrebbe artificiosamente qualificato gli accordi tra le ricorrenti, da un lato, e la Niche, la Matrix, la Teva, la Krka e la Lupin, dall’altro, dall’altro, come cinque infrazioni distinte.
6.
Quattordicesimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente e artificiosamente limitato il mercato rilevante dei prodotti finiti alla sola molecola di perindopril, escludendo gli altri quindici inibitori dell’enzima di conversione disponibili sul mercato.
7.
Quindicesimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto esistente una posizione dominante delle ricorrenti sul mercato pertinente. Le ricorrenti fanno valere che tale affermazione della Commissione discende dalla limitazione artificiosa del mercato pertinente al solo Perindopril.
8.
Sedicesimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente qualificato le ricorrenti come imprese in posizione dominante sul mercato della «tecnologia».
Le ricorrenti fanno valere che la Commissione avrebbe definito in modo insufficientemente chiaro e, in ogni caso, erroneo un mercato a monte della «tecnologia», che non farebbe che riprodurre il mercato dei prodotti finiti, e avrebbe erroneamente considerato che la Servier deteneva una posizione dominante su tale mercato ipotetico.
9.
Diciassettesimo motivo, vertente su un errore di valutazione e un errore di diritto, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente considerato che le ricorrenti avevano commesso un abuso di posizione dominante nel concludere i regolamenti amichevoli (così facendo, la Commissione avrebbe applicato simultaneamente gli articoli 101 e 102 TFUE agli stessi fatti, in violazione della giurisprudenza) e nell’acquisire una tecnologia embrionale presso una piccola media impresa europea.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1, pag. 1).
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