12.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 7/36
Ricorso proposto il 24 settembre 2014 — Hamr Sport/Commissione
(Causa T-693/14)
(2015/C 007/40)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Hamr Sport a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: T. Capoušek, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare nulla la decisione della Commissione dell’11 giugno 2014 (SA.33575 — Strutture sportive non a fini di lucro);
—
annullare la decisione impugnata della Commissione, e;
—
rinviare il caso dinanzi alla Commissione per ulteriore esame e per l’adozione di misure atte a sanare la situazione descritta.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1.
La decisione impugnata non è corretta, in quanto la convenuta, nell’ambito del procedimento che ha preceduto l’emanazione della decisione impugnata, non ha esaminato tutte le prove e quanto affermato dalla ricorrente, in particolare la questione se si configurassero o meno le caratteristiche di un aiuto di Stato non autorizzato.
2.
A parere della ricorrente nell’ambito della decisione impugnata non è possibile l’utilizzo dell’eccezione prevista all’articolo 107, paragrafo 1, lettera c), TFUE, in quanto non sono soddisfatti i presupposti e le condizioni per la sua applicazione.
3.
La ricorrente già per il solo fatto di essere una persona giuridica (società commerciale) non ha diritto a prendere parte a qualsivoglia procedimento per l’elargizione di sovvenzioni da parte del Ministero dell’Istruzione, della Gioventù e dello Sport, anche se di fatto è attiva sul medesimo mercato dei suoi concorrenti e sostiene il medesimo gruppo di persone di riferimento — di destinatari (identico quindi anche ai fini dell’interesse generale/pubblico).
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