17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/56
Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — EREF/Commissione
(Causa T-694/14)
2014/C 409/77
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: European Renewable Energies Federation (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: U. Prall, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare le disposizioni della comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, del 28 giugno 2014 (GU C 200, pag. 1; in prosieguo: la «disciplina»), riguardanti la valutazione di compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, contenuto nel capo 3.3.2. sulla previsione di regimi di sostegno per energie rinnovabili intitolato «Aiuti al funzionamento a favore dell’energia da fonti rinnovabili»;
—
condannare la Commissione europea alla totalità delle spese, ivi comprese quelle della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’incompetenza.
—
La Commissione non era competente ad adottare la disciplina, poiché il legislatore europeo ha limitato la competenza nel settore dell’energia. Ai sensi dell’articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non possono essere imposti agli Stati membri dei regimi di sostegno per energie rinnovabili a neutralità tecnologica, poiché essi comprimono i loro diritti sovrani in materia di energia. La Commissione europea non è il legislatore europeo e non può usare degli orientamenti per adottare una «quasi-normativa» al fine di contrastare le disposizioni del diritto secondario dell’Unione europea, vale a dire la direttiva 2009/28/CE sull’energia rinnovabile.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.
—
Con l’adozione della disciplina, la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione e, quindi, un requisito di forma essenziale. Né nella stessa disciplina né nella valutazione d’impatto è possibile trovare una sufficiente giustificazione della scelta strategica di imporre a tutti gli Stati membri in linea generale di adottare una procedura di gara competitiva a neutralità tecnologica per sostenere l’energia rinnovabile.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.
—
Con la disciplina la Commissione viola altresì il principio di proporzionalità, poiché la Disciplina propone strumenti non adatti ai dichiarati scopi di promuovere gli obiettivi dell’Unione europea sull’energia rinnovabile riducendo gli effetti distorsivi. Tali strumenti non sono nemmeno proporzionati, in quanto arrecano un onere eccessivo sia agli Stati membri, i quali dovranno quasi tutti riformare i loro regimi di sostegno per energie rinnovabili, sia ai cittadini, che saranno tenuti ad accollarsi l’ulteriore onere amministrativo dato dalla partecipazione a procedure di gara competitive.
4.
Quarto motivo, vertente su uno sviamento di potere.
—
La disciplina risulta in uno sviamento di potere da parte della Commissione. Con la disciplina la Commissione sembra cercare di legiferare in settori in cui il legislatore europeo è privo di competenza, e lascia intendere che provvedimenti intrinsecamente diretti all’armonizzazione del sostegno per energie rinnovabili nell’Unione europea risponderebbero agli obiettivi di assicurare la compatibilità di determinate misure di aiuto di Stato con il mercato interno.
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