17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/58
Impugnazione proposta il 22 settembre 2014 da Bernat Montagut Viladot avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 luglio 2014, causa F-160/12, Montagut/Commissione
(Causa T-696/14 P)
2014/C 409/79
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Bernat Montagut Viladot (Schaerbeek, Belgio) (rappresentanti: F. Rodríguez-Gigirey Pérez e J. Simón Sánchez, avvocati)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 luglio 2014, pronunciata nella causa F-160/12, Montagut/Commissione;
—
accogliere il ricorso proposto dal sig. Montagut Viladot nella causa F-160/12, dichiarandolo ricevibile e fondato;
—
accogliere le conclusioni del ricorrente presentate in primo grado conformemente all’articolo 139 del regolamento di procedura, annullando la decisione dell’8 febbraio 2012, con la quale il sig. Montagut è stato escluso dall’accesso all’elenco di riserva di candidati selezionati, e
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è proposta avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica il 15 luglio 2014, nella causa F-160/12, Montagut Viladot/Commissione, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione della commissione del concorso EPSO/AD/206/11 (AD 5) di non includere il suo nome nell’elenco di riserva stabilito mediante tale concorso.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla sussistenza di un errore di diritto derivante dall’interpretazione, fatta dal giudice di primo grado, delle norme di cui al titolo 3, punto 2, dell’allegato al bando di concorso e dall’interpretazione della normativa spagnola sui titoli universitari.
—
Si afferma a tale riguardo che il Tribunale si è incentrato esclusivamente sul fatto, non contestato, né negato dal ricorrente, che il titolo universitario del sig. Montagut non è un «titolo ufficiale», senza considerare, contrariamente alla sua stessa giurisprudenza, il fatto che il titolo del sig. Montagut è un titolo universitario, condizione richiesta dal bando, ossia «[u]n livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno tre anni, certificato da un diploma».
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto
—
Si afferma riguardo a tale punto che il Tribunale nella sua sentenza non ha valutato adeguatamente e correttamente la normativa spagnola — Ley de Universidades 6/2001 (legge sulle università 6/2001) — in relazione al titolo universitario del sig. Montagut ai fini dell’inclusione nell’elenco di riserva, né ha rispettato la sua stessa giurisprudenza in casi analoghi (Thomé/Commissione, F-97/12), né ha rispettato i criteri del bando conformemente alle norme di cui al titolo 3, punto 2, dell’allegato al bando di concorso.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
—
Si afferma a tale riguardo che il Tribunale nella sua sentenza non ha valutato correttamente l’aspettativa legittima del sig. Montagut di essere incluso nell’elenco di riserva in seguito alla comunicazione del 12 agosto 2011, riferendosi il contenuto della sentenza unicamente al rispetto delle norme applicabili.
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