15.12.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 448/28
Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-698/14)
(2014/C 448/37)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014) della Commissione europea, dell’11 luglio 2014, con cui la Commissione ha classificato l’offerta delle ricorrenti al quarto posto, nell’ambito della gara d’appalto in questione, per il lotto 1;
—
annullare la decisione DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014) della Commissione europea, del 31 luglio 2014, con cui la Commissione ha escluso l’offerta presentata dalle ricorrenti, nell’ambito della gara d’appalto in questione, per il lotto 2;
—
annullare la decisione DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014) della Commissione europea, del 31 luglio 2014, con cui la Commissione ha classificato l’offerta delle ricorrenti al terzo posto, nell’ambito della gara d’appalto in questione, per il lotto 3;
—
condannare la Commissione a risarcire il danno causato alle ricorrenti dalla perdita dell’opportunità di essere classificate al primo posto nell’ambito dei tre lotti del contratto-quadro, il danno che viene stimato in ottocentomila euro (EUR 8 00 000) per il lotto n. 1, in quattrocentomila euro (EUR 4 00 000) per il lotto n. 2 e in duecentomila euro (EUR 2 00 000) per il lotto n. 3, oltre agli interessi dalla data di pronuncia della sentenza; e
—
condannare la Commissione alla totalità delle spese sostenute dalle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate, con le quali la Commissione ha respinto la loro offerta nell’ambito della gara a procedura aperta DIGIT/R2/PO/2013/029 — ESP DESIS III per tre opere distinte (lotti), devono essere annullate, ai sensi dell’articolo 263 del TFUE, per violazione delle norme del diritto dell’Unione, e in particolare per le tre seguenti ragioni:
1.
in primo luogo, per violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivazione, poiché essa ha fornito una motivazione insufficiente per quanto riguarda l’offerta tecnica delle ricorrenti;
2.
in secondo luogo, per violazione da parte della Commissione del regolamento finanziario, con relativo regolamento di attuazione, e dei documenti di gara, per quanto riguarda la questione delle offerte anormalmente basse;
3.
in terzo luogo, per violazione da parte della Commissione del principio della libera concorrenza, in quanto la Commissione ha imposto condizioni vincolanti alla presentazione delle offerte, senza consentire la libera formazione delle stesse da parte dei candidati onde selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
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