17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/61
Ricorso proposto il 3 ottobre 2014 — Marine Harvest/Commissione
(Causa T-704/14)
2014/C 409/82
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Marine Harvest ASA (Bergen, Norvegia) (rappresentante: R. Subiotto, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 23 luglio 2014, nel caso COMP/M.7184 — Marine Harvest/Morpol (articolo 14, paragrafo 2, proc.);
—
in subordine, annullare le ammende inflitte alla Marine Harvest con tale decisione;
—
in ulteriore subordine, ridurre considerevolmente le ammende inflitte alla Marine Harvest con tale decisione;
—
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese sostenute dalla Marine Harvest relative al procedimento e adottare ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione è inficiata da errori di diritto e di fatto, in quanto vi si afferma che la Marine Harvest avrebbe dovuto notificare la sua acquisizione di una partecipazione del 48,5 % nella Morpol nel dicembre 2012 (in prosieguo: l’«acquisizione di dicembre 2012»), ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, e non avrebbe dovuto acquisire la titolarità del 48,5 % delle azioni della Morpol senza prima aver ricevuto l’autorizzazione rispetto a tale elemento dell’operazione globale; vengono con ciò negati il carattere di unitarietà dell’acquisizione di dicembre 2012 e della successiva offerta al pubblico prevista da detta acquisizione, conformemente alla normativa norvegese sulle acquisizioni pubbliche, e l’applicabilità alle stesse dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, operazioni che la Marine Harvest ha sempre inteso effettuare rapidamente in modo da acquisire il pieno controllo della Morpol.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione è inficiata da errori di diritto e di fatto, in quanto vi si afferma che la Marine Harvest ha commesso la negligenza di non rispettare l’obbligo di notifica dell’acquisizione di dicembre 2012 e di acquisire la titolarità del 48,5 % delle azioni della Morpol senza prima aver ricevuto l’autorizzazione per tale elemento dell’operazione globale, non tenendo in conto così che la Marine Harvest non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che l’acquisizione di dicembre 2012 e la successiva offerta al pubblico, da un punto di vista oggettivo o soggettivo, non rientravano nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio secondo cui nessuno dovrebbe essere punito due volte per la stessa violazione, avendo la decisione inflitto alla Marine Harvest un’ammenda per i) non aver notificato l’acquisizione di dicembre 2012 prima di ii) effettuarla acquisendo la titolarità del 48,5 % delle azioni della Morpol.
4.
Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che, infliggendo l’ammenda alla Marine Harvest, la decisione viola i principi della certezza del diritto, del «nullum crimen, nulla poena sine lege» e della parità di trattamento, attesa la novità delle questioni di diritto e di fatto rispetto al caso di specie e il recente trattamento da parte della Commissione di un caso simile in cui essa non ha i) avviato un’indagine, ii) raggiunto una conclusione definitiva e vincolante sulla portata dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e iii) inflitto un’ammenda.
5.
Quinto motivo, dedotto in ulteriore subordine, vertente sul rilievo che la decisione è inficiata da errori manifesti di diritto e di fatto e non fornisce un’adeguata motivazione in merito alla fissazione dei livelli dell’ammenda nel caso di specie, in quanto i) non indica il metodo di calcolo delle ammende, ii) enfatizza la gravità delle presunte violazioni facendo riferimento a fattori che non comprovano detta gravità, iii) include nella durata dell’infrazione periodi esclusi in altri casi, sulla base della motivazione errata secondo cui la Marine Harvest non ha collaborato a sufficienza nel periodo antecedente alla notifica, iv) fissa le ammende ad un livello sproporzionato rispetto alla durata e alla gravità della presunta violazione e agli obiettivi da perseguire, e v) non tiene conto di circostanze attenuanti, quali il trasparente e cooperativo sistema di controllo della concentrazioni, la mancanza di precedenti rilevanti e l’errore scusabile nella commissione della presunta violazione.
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