15.12.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 448/31
Ricorso proposto il 26 settembre 2014 — Unichem Laboratories/Commissione
(Causa T-705/14)
(2014/C 448/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Unichem Laboratories Ltd (Bombay, India) (rappresentanti: S. Mobley, H. Sheraton e K. Shaw, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare integralmente la decisione della Commissione del 9 luglio 2014, relativa ad un procedimento di applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’UE (affare Comp/AT. 39.612 — perindopril (Servier)) e, comunque, annullare e/o ridurre l’ammenda inflitta, nella parte in cui essa si applica all’Unichem; e
—
condannare la Commissione alle sue spese e alle spese dell’Unichem relative al presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dodici motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione a rivolgere all’Unichem una decisione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
2.
Secondo motivo, vertente sulla mancata applicazione da parte della Commissione del corretto criterio giuridico del «carattere obiettivamente necessario» per determinare se l’accordo di transazione in materia di brevetti sia ricompreso nell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio della parità di trattamento in quanto essa non avrebbe applicato alla transazione dell’Unichem le linee guida del regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologie.
4.
Quarto motivo, vertente sull’errore di diritto della Commissione nell’aver classificato la transazione come una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE «tramite l’oggetto».
5.
Quinto motivo, vertente sull’erronea applicazione da parte della Commissione del criterio giuridico «tramite l’oggetto» dell’articolo 101, paragrafo 1, da essa stessa proposto, alle specifiche vicende dell’Unichem.
6.
Sesto motivo, vertente sull’errore di diritto della Commissione nell’aver ritenuto che l’accordo di transazione comportasse effetti anticoncorrenziali.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del suo obbligo, ai sensi dell’articolo 296, di motivare perché essa consideri che l’Unichem possa essere ritenuta direttamente responsabile di una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE allorché essa non è una potenziale concorrente della Servier.
8.
Ottavo motivo, vertente, in subordine, sull’errore in diritto della Commissione nel non aver riconosciuto che l’accordo di transazione soddisfa i criteri di esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.
9.
Nono motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione e del suo obbligo di non agire in modo vessatorio per ottenere documenti legalmente tutelati da usare contro l’Unichem.
10.
Decimo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio generale dell’UE della parità di trattamento nel suo calcolo dell’ammenda, in quanto essa avrebbe trattato l’Unichem in modo diverso dalla Servier senza giustificazione oggettiva.
11.
Undicesimo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio generale di diritto dell’UE di proporzionalità, dei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende e della sua precedente prassi consolidata, quando ha inflitto un’ammenda all’Unichem.
12.
Dodicesimo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE in relazione al suo calcolo dell’ammenda e alla sua valutazione della gravità dell’asserita violazione dell’Unichem.
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