17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/62
Ricorso proposto il 2 ottobre 2014 — Grundig Multimedia/UAMI (DetergentOptimiser)
(Causa T-707/14)
2014/C 409/83
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Svizzera) (rappresentanti: S. Walter e M. Neuner, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 luglio 2014, procedimento R 172/2014-1;
—
condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi all’UAMI.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DetergentOptimiser» per prodotti della classe 7 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 9 49 559
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento n. 207/2009.
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