17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/63
Ricorso proposto il 7 ottobre 2014 — Arcofin e a./Commissione
(Causa T-711/14)
2014/C 409/85
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Arcofin SCRL (Schaerbeek, Belgio); Arcopar SCRL (Schaerbeek); e Arcoplus (Schaerbeek) (rappresentanti: R. B. Martens, A. Verlinden, e C. Maczkovics, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
in via principale, annullare, nella sua integralità, la decisione impugnata;
—
in subordine, annullare, nella sua integralità, la decisione impugnata, nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato interno la misura d’aiuto, ordina allo Stato belga di recuperare l’aiuto e di astenersi dall’effettuare qualsiasi pagamento della garanzia alle persone fisiche socie delle ricorrenti;
—
in ulteriore subordine, annullare gli articoli 2, 3 e 4 della decisione impugnata in quanto tali articoli ordinano allo Stato belga di recuperare l’aiuto e di astenersi dall’effettuare qualsiasi pagamento della garanzia alle persone fisiche socie delle ricorrenti.
—
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione 2014/686/UE della Commissione, del 3 luglio 2014 [notificata con il numero C (2014) 1021 finale], relativa all’aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione sotto forma di regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie [aiuto di Stato SA.33927 (2012/C) (ex 2011/NN)] (GU L 284, pag. 53).
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 107, paragrafo 1, 108 e 296, secondo comma, TFUE, dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), del principio di motivazione degli atti giuridici e delle regole di procedura che disciplinano l’onere e la produzione della prova, nella misura in cui la Commissione avrebbe erroneamente dichiarato e senza fornirne i motivi che le ricorrenti erano i soli veri beneficiari dell’aiuto.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 296, secondo comma, TFUE e del principio di motivazione degli atti giuridici nonché su un errore di valutazione nei fatti, nella misura in cui la Commissione avrebbe erroneamente dichiarato e senza fornirne i motivi che il regime di garanzia era idoneo a falsare la concorrenza di altre cooperative e di fornitori di prodotti d’investimento nonché a incidere sugli scambi tra Stati membri.
3.
Terzo motivo, invocato in subordine, vertente su una violazione degli articoli 107, paragrafo 3, lettera b), e 108, paragrafo 2, TFUE e su un errore manifesto di valutazione, nella misura in cui la Commissione avrebbe erroneamente affermato che il regime di garanzia era incompatibile con il mercato interno.
Le ricorrenti sostengono che, se vi è stato aiuto di Stato, questo avrebbe dovuto essere dichiarato compatibile con il mercato interno in quanto aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia belga ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
4.
Quarto motivo, invocato in ulteriore subordine, vertente su una violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 e del principio del legittimo affidamento, nella misura in cui l’affidamento che le ricorrenti potevano legittimamente nutrire nella legalità della misura osterebbe a che la Commissione esiga il recupero dell’aiuto.
5.
Quinto motivo, invocato in ulteriore subordine, vertente su una violazione degli articoli 107 e 108 TFUE e del regolamento (CE) n. 659/1999, su un eccesso di potere o, quanto meno, una violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui la decisione con la quale la Commissione ingiunge a uno Stato membro di adottare una misura particolare per eliminare l’aiuto, come nella fattispecie di astenersi da qualsiasi versamento alle persone fisiche socie dei ricorrenti, eccederebbe manifestamente i poteri della Commissione o sarebbe, quanto meno, manifestamente sproporzionata.
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (GU L 83, pag. 1).
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