1.12.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 431/40
Ricorso proposto il 9 ottobre 2014 — NK Rosneft e a./Consiglio
(Causa T-715/14)
(2014/C 431/64)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: NK Rosneft OAO (Mosca, Russia); RN-Shelf-Arctic OOO (Mosca); RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Juzhno-Sakhalinsk, Russia); RN-Exploration OOO (Mosca); e Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Russia) (rappresentante: T. Beazley, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare gli articoli 1, paragrafi 2, lettere b), c) e d), e 3, e l’allegato III della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC dell’8 settembre 2014;
—
annullare gli articoli 3, 3 bis, 4, paragrafi 3 e 4, l’allegato II, l’articolo 5, paragrafi 2, lettere b), c) e d), e 3, l’allegato IV e l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio dell’8 settembre 2014;
—
inoltre, o in subordine, annullare il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio e la decisione 2014/512/PESC del Consiglio, nei limiti in cui riguardano le ricorrenti;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha omesso di fornire motivi sufficienti che consentissero un pieno sindacato sulla legittimità sostanziale o procedurale delle disposizioni di cui le ricorrenti chiedono l’annullamento («le misure in questione») e ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti, nonché il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva rispetto alle misure in questione.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha prodotto alcun elemento di prova che giustifichi, o che sia idoneo a giustificare, la legittimità o la legalità dello scopo delle misure in questione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte delle misure in questione degli obblighi di diritto internazionale dell’Unione europea, in conformità dell’Accordo di partenariato e di cooperazione con la Russia e/o del GATT.
4.
Quarto motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad adottare le misure in questione ovvero sull’illegittimità di dette misure, giacché non è evidente né logicamente desumibile alcun nesso tra lo scopo dichiarato della decisione 2014/512/PESC del Consiglio e i mezzi impiegati per perseguirlo.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non dà adeguata attuazione alle disposizioni della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, in quanto quest’ultimo non era competente ad adottare o, se lo era, non poteva legittimamente adottare, l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio posto che esso, almeno prima facie, contrasta con le disposizioni a base della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, segnatamente con il suo articolo 4.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non era competente ad adottare, o non poteva legittimamente adottare, le misure in questione poiché esse violavano i principi fondamentali della parità di trattamento e della non arbitrarietà.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non era competente ad adottare, o non poteva legittimamente adottare, le misure in questione poiché esse non sono proporzionate, o quantomeno non sono dimostrate come tali, allo scopo perseguito dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio. Inoltre, come conseguenza della loro mancanza di proporzionalità, tali disposizioni a) eccedono le competenze legislative dell’Unione ai sensi della politica commerciale comune e b) configurano un’inammissibile interferenza nel diritto fondamentale delle ricorrenti alla proprietà e/o nella loro libertà d’impresa.
8.
Ottavo motivo, vertente sul fatto che, proprio per l’assenza di qualsivoglia spiegazione rispetto alle misure in questione e alla loro natura, la finalità delle disposizioni impugnate potrebbe essere stata, almeno in parte, quella di perseguire uno scopo diverso da quello dichiarato e che, sotto un ulteriore diverso aspetto, i poteri conferiti dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio sono stati oggetto di un uso improprio.
9.
Nono motivo, vertente sulla violazione della garanzia costituzionale della certezza del diritto, ravvisabile, tra l’altro, nella mancanza di chiarezza dei termini chiave nell’ambito delle misure in questione.
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