12.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 7/38
Ricorso proposto il 7 ottobre 2014 — ECFA e IEP/Commissione ed EACEA
(Causa T-724/14)
(2015/C 007/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: European Childrens Fashion Asociation (ECFA) (Valencia, Spagna) e Instituto de Economía Pública, SL (IEP) (Valencia) (rappresentante: A. Haegeman, avvocato)
Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
—
annullare la decisione — lettera informale — dell’1/8/2014 nonché la nota di addebito n. 3241401420 del 5 agosto 2014;
—
condannare le controparti ad annullare la loro nota di addebito n. 3241401420 del 5 agosto 2014 in quanto contraria alle disposizioni contrattuali, normative e regolamentari;
—
dichiarare la decisione — lettera informale — dell’1/8/2014 nonché la nota di addebito n. 3241401420 del 5 agosto 2014 contrarie agli obblighi contrattuali delle convenute e farle dichiarare nulle e prive di effetti;
—
quanto meno, dichiarare infondato il credito contenuto nella nota di addebito n. 3241401420;
—
in subordine, ridurre l’importo della nota di addebito n. 3241401420;
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se necessario, fatti salvi i diritti delle parti, designare un esperto, in applicazione degli articoli 63 e 64 del regolamento di procedura;
—
respingere qualunque domanda delle convenute di pagamento di detta nota di addebito n. 3241401420 e, se necessario, condannare queste ultime a rimborsare ai ricorrenti tutti gli importi — oltre agli interessi e agli eventuali accessori — di cui la Commissione avrebbe ottenuto il pagamento, direttamente o per compensazione, relativamente al procedimento principale;
—
se necessario, e poiché le violazioni contrattuali commesse dalle controparti avrebbero causato un danno ai ricorrenti, condannare queste ultime a risarcire i ricorrenti, in particolare, a condizione che i pagamenti o le compensazioni a carico dei ricorrenti sarebbero stati ottenuti condannandole al rimborso;
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comunicare ai ricorrenti che, attualmente, quest’ultimo capo della domanda è limitato a UN euro a titolo provvisorio su una somma di EUR 82 378,81, salvo maggiorazione o riduzione in corso di causa, e con riserva di maggiorazione di interessi compensativi, quanto meno degli interessi convenzionali applicati al contratto, ovvero, del 3,65 %;
—
condannare le controparti alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, relativo a una violazione degli obblighi contrattuali, dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa, del principio generale dell’obbligo di diligenza e dell’obbligo di proporzionalità, a uno sviamento di potere, a una violazione dell’obbligo di lealtà e di buona fede nell’esecuzione dei contratti, a una violazione dell’articolo II.19.3 del contratto «grant agreement» ed a una violazione del principio generale della tutela del legittimo affidamento e delle norme generali di interpretazione dei contratti, poiché la decisione di esigere il rimborso di una parte dell’importo versato alla ECFA si baserebbe unicamente sui risultati dell’audit, senza altre giustificazioni.
2.
Secondo motivo, relativo a una violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio generale della tutela del legittimo affidamento e delle norme generali di interpretazione dei contratti, in quanto la ECFA non sarebbe stata nuovamente invitata a presentare i documenti al fine di determinare l’ammissibilità dei costi contestati, sebbene le sia stato fatto credere che essa avrebbe potuto farlo in una fase successiva del procedimento.
3.
Terzo motivo, relativo a una violazione degli obblighi contrattuali, dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa, del principio generale dell’obbligo di diligenza e dell’obbligo di proporzionalità, a uno sviamento di potere, a una violazione dell’obbligo di lealtà e di buona fede nell’esecuzione dei contratti nonché delle disposizioni contrattuali che disciplinano il contratto di sovvenzione concluso e, in particolare, a una violazione dell’articolo II.14 del contratto «grant agreement», dei principi generali che disciplinano un audit, del principio dell’esecuzione in buona fede dei contratti e del divieto dell’applicazione abusiva delle clausole contrattuali nonché del principio generale della tutela del legittimo affidamento e delle norme generali di interpretazione dei contratti.
I ricorrenti fanno valere che le convenute vantano il diritto di interpretare come vogliono il contratto di cui trattasi e senza rispettare le disposizioni espresse che prevedono l’obbligo di sovvenzionare le prestazioni realmente effettuate e i costi ammissibili.
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