12.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 7/40
Ricorso proposto il 16 ottobre 2014 — PAN Europe e Unaapi/Commissione
(Causa T-729/14)
(2015/C 007/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio); e Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Italia) (rappresentante: avv. B. Kloostra)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione del 5 agosto 2014, Ares(2014)2589479, notificata al rappresentante delle ricorrenti il 6 agosto 2014 (la decisione impugnata) in risposta alla richiesta delle ricorrenti del 10 gennaio 2013 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 (1) («il regolamento LMR») di abbassare i livelli massimi di residui (LMR) per il principio attivo imidacloprid per il miele, i pollini e la pappa reale; e
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo, con cui lamentano che, emanando la decisione impugnata, la Commissione non ha agito in modo conforme al regolamento LMR, segnatamente all’articolo 3 e/o in combinato disposto con, l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, lettere a), c) e d), del regolamento LMR, e pertanto ha agito in modo illegittimo.
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Le ricorrenti affermano che il regolamento LMR dispone che la Commissione, quando decide sull’applicazione dell’articolo 7 del regolamento per stabilire o modificare un LMR, deve tener conto della salute degli animali. Pertanto, la Commissione, a loro avviso, ha deciso illegittimamente di non accogliere la richiesta delle ricorrenti di abbassare i LMR per l’imidacloprid.
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Le ricorrenti deducono inoltre in giudizio che, secondo la definizione di un LMR contenuta nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento LMR, i LMR devono essere basati sul «più basso livello di esposizione dei consumatori necessario per proteggere i consumatori vulnerabili» e sulle «buone pratiche agricole» (BPA). Dagli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, seconda frase, e dall’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e d) si evince che la Commissione, quando ha adottato la decisione impugnata, avrebbe dovuto tenere in considerazione le conoscenze tecniche e scientifiche disponibili in merito agli effetti dell’imidacloprid sulle api mellifere e sulle colonie di api mellifere. Da tali disposizioni — e in particolare dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera d), del regolamento LMR — risulta inoltre che nella decisione impugnata la Commissione ha illegittimamente omesso di prendere in considerazione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 (2), come decisione «di modificare le utilizzazioni di prodotti fitosanitari».
(1) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139, pag. 12).
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