19.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/43
Ricorso proposto il 24 ottobre 2014 — VTB Bank/Consiglio
(Causa T-734/14)
(2015/C 016/67)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: VTB Bank OAO (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: M. Lester, barrister, C. Claypoole, solicitor, e J. Ruiz Calzado, lawyer)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014 (1), il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 (2), la decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (3) e il regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (4), nei limiti in cui essi riguardano la ricorrente;
—
dichiarare l’illegittimità/inapplicabilità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 1 della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, dell’articolo 5 del regolamento n. 833/2014, dell’articolo 1 della decisione 2014/659/PESC del Consiglio e dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 960/2014.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe omesso di fornire una motivazione adeguata e sufficiente per l’inclusione della ricorrente negli elenchi di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio, al regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, alla decisione 2014/659/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio (le «misure impugnate»). Il Consiglio è tenuto a fornire ragioni specifiche per l’applicazione nei confronti di una determinata entità delle misure restrittive in questione. Il Consiglio però non avrebbe motivato in alcun modo la sua decisione di applicare nei confronti della ricorrente le misure impugnate oppure avrebbe omesso di fornire una motivazione sufficiente/adeguata o perfino di comunicare alla ricorrente la sua inclusione, venendo in tal modo meno al suo obbligo.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto, laddove ha ritenuto soddisfatti i criteri per l’inclusione della ricorrente nell’elenco delle misure impugnate. La ricorrente non è gestita dallo Stato russo e non è un ente «incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell’economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti».
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe garantito i diritti della difesa della ricorrente né il suo diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo. L’omessa comunicazione alla ricorrente, da parte del Consiglio, dell’inclusione di quest’ultima negli elenchi delle misure impugnate, ovvero l’omessa motivazione o produzione di prove a sostegno di tale inclusione, ovvero il non aver concesso la possibilità di addurre osservazioni in risposta, violano i diritti della difesa della ricorrente e il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva da parte di questo Tribunale.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio, senza giustificazione o proporzione, dei diritti fondamentali della ricorrente, incluso il diritto di quest’ultima alla protezione della sua proprietà, dei suoi affari e della sua reputazione. In particolare, l’inclusione della ricorrente negli elenchi delle misure impugnate configurerebbe una restrizione ingiustificata e sproporzionata del suo diritto al pacifico godimento e uso della proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 1 del primo protocollo della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del suo diritto a preservare la sua reputazione.
5.
Per quanto riguarda la dichiarazione di illegittimità, un primo motivo verte sull’illegittimità dell’articolo 1 della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, dell’articolo 5 del regolamento n. 833/2014, dell’articolo 1 della decisione 2014/659/PESC del Consiglio e dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 960/2014, in quanto essi non sarebbero necessari né proporzionati rispetto agli obiettivi apparentemente perseguiti dalle misure impugnate, vale a dire di esercitare pressione sul governo russo affinché esso cambi la propria politica nei confronti dell’Ucraina.
6.
Per quanto riguarda la dichiarazione di illegittimità, un secondo motivo verte sulla violazione da parte delle misure impugnate degli obblighi di diritto internazionale incombenti all’Unione europea, segnatamente di quelli di cui agli articoli II, paragrafo 1, XVI e XVII del GATS e di talune disposizioni dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Federazione russa, dall’altro. Inoltre, le misure impugnate violerebbero gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di trattati di amicizia, di commercio e navigazione e simili.
(1) GU L 229, 31.7.2014, pag. 13.
(2) GU L 229, 31.7.2014, pag. 1.
(3) GU L 271, 12.9.2014, pag. 54.
(4) GU L 271, 12.9.2014, pag. 3.
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