12.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 7/41
Ricorso proposto il 24 ottobre 2014 — Vnesheconombank/Consiglio
(Causa T-737/14)
(2015/C 007/46)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (Mosca, Russia) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga e J. Iriarte Ángel, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’articolo 1 della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, nella parte in cui riguarda la ricorrente, ed escluderla dal suo allegato;
—
annullare l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, nella parte in cui riguarda la ricorrente, ed escluderla dal suo allegato III;
—
annullare il nuovo articolo 1 secondo la decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014, nella parte in cui riguarda la ricorrente, ed escluderla dal suo allegato I;
—
annullare il nuovo articolo 5 secondo il regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014, nella parte in cui riguarda la ricorrente, ed escluderla dall’allegato in cui essa figura;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro le disposizioni summenzionate, relative alle misure restrittive motivate da azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, nei limiti in cui riguardano la ricorrente.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di motivazione, poiché le disposizioni impugnate sono carenti di qualsiasi motivazione per quanto riguarda la VEB, circostanza che impedisce un’adeguata articolazione della difesa.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti sui quali si basano le disposizioni impugnate, che sono prive di fondamento concreto per quanto concerne gli elementi di fatto e probatori.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la motivazione delle disposizioni, l’assenza di elementi di prova a sostegno dei motivi dedotti e i diritti della difesa e della proprietà, poiché non sono stati rispettati i requisiti di motivazione e la necessità di apportare prove concrete, circostanza che incide sugli altri diritti. Il diritto della difesa è stato leso in modo particolare, poiché il Consiglio, nonostante una domanda pertinente e tempestiva, ha presentato con grande ritardo l’atto contenente le sanzioni, che doveva essere formulato in modo semplice e conciso, impedendo così alla ricorrente di preparare adeguatamente la propria difesa.
4.
Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere, in quanto esistono indizi oggettivi, precisi e concordanti che consentono di sostenere che il Consiglio, nell’adottare le misure sanzionatorie, ha perseguito finalità diverse da quelle dallo stesso dichiarate.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, in quanto quest’ultimo è stato gravemente limitato senza una reale giustificazione e senza che fosse rispettato il principio di proporzionalità.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto è stata indebitamente pregiudicata la posizione competitiva della VEB sui diversi mercati.
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