22.12.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 462/30
Ricorso proposto il 3 novembre 2014 — Meta Group/Commissione
(Causa T-744/14)
(2014/C 462/43)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Meta Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Bartolini e A. Formica, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accertare l’inadempimento da parte della Commissione delle obbligazioni pecuniarie derivanti dai contratti di sovvenzione in epigrafe indicati per complessivi Euro 566.377,63, a titolo di contributi dovuti e non versati, nonché dichiarare il carattere illecito delle compensazioni effettuate in relazione ai crediti vantati dalla ricorrente;
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e, per l’effetto condannare la Commissione al pagamento, nei confronti della ricorrente, della predetta somma di Euro 5 66 377,63, oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria;
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nonché, condannare la Commissione al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente, per la complessiva somma di Euro 8 15 000,00 o per la maggior somma che il Tribunale dovesse accertare all’esito del presente giudizio, oltre al maggior danno derivante dalla illiceità delle suddette compensazioni.
Motivi e principali argomenti
L’oggetto del presente ricorso è il preteso inadempimento della convenuta dei contratti di take-it-up (no 245637), BCreative (no 245599) e Ecolink+ (no 256224), conclusi nell’ambito del «Quinto e Sesto Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione europea».
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’inadempimento da parte della Commissione delle norme contrattuali in tema di determinazione del costo orario dei soci prestatori d’opera (violazione dell’art. II.19, § 1, lett. d), dell’Annex II delle convenzioni di sovvenzione).
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La Commissione, nella determinazione del costo orario dei soci prestatori d’opera, avrebbe agito in violazione delle previsioni di cui all’art. II.19, § 1, lett. d), dell’Annex II, laddove si prevede che l’individuazione dei costi dei soci, in quanto professionisti che prestano la propria opera per l’esecuzione del progetto sovvenzionato, ai sensi delle convenzioni stipulate inter partes, deve essere effettuata applicando le norme dello Stato membro nel quale il beneficiario svolge la propria attività.
2.
Secondo motivo, vertente sull’inadempimento da parte della Commissione delle norme contrattuali in tema di determinazione del costo orario dei soci prestatori d’opera (violazione dell’art. II.19, § 1, lett. b), dell’Annex II delle convenzioni di sovvenzione).
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La Commissione, nella determinazione del costo orario dei soci prestatori d’opera, avrebbe agito in violazione anche della previsione di cui all’art. II.19, § 1, lett. b) delle convenzioni di sovvenzione, secondo la quale i costi eleggibili devono essere determinati in base ai principi generali vigenti al tempo della sottoscrizione del contratto. In particolare, il rinvio operato dalla Commissione ai parametri previsti per i programmi «Marie Curie» sarebbe del tutto improprio e arbitrario, essendo riferito a una disciplina entrata in vigore solo nel 2011 e, per di più, con esclusivo riguardo al Programma FP7, come tale, quindi, non vigente all’epoca dei fatti oggetto di causa.
3.
Terzo motivo, vertente sull’inadempimento da parte della Commissione delle previsioni contrattuali di cui all’art. I.11 («Other Special conditions») della convenzione di sovvenzione del progetto di Take it up.
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Con specifico riguardo alle convenzioni del programma CIP e, in particolare, della convenzione relativa al progetto Take it up, la Commissione avrebbe violato l’art. I.11, atteso che quest’ultima ha costantemente omesso di adottare alcuna formale o implicita decisione di rigetto della metodologia proposta da META in attuazione di tale previsione contrattuale.
4.
Quarto motivo, vertente sull’inadempimento da parte della Commissione dell’art. II.19, § 1, lett. b), dell’Annex II delle convenzioni di sovvenzione in relazione alla qualificazione in termini di «subcontratto» del rapporto di lavoro instaurato con gli esperti che hanno collaborato con la Società ricorrente.
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La Commissione si sarebbe resa ancora una volta inadempiente rispetto alla previsione di cui all’art. II.19, § 1, lett. b), in quanto avrebbe erroneamente omesso di applicare agli esperti impiegati da META nell’esecuzione dei Progetti sovvenzionati i criteri ed i principi di rendicontazione relativi agli «intra muros consultants», secondo la definizione che ne dà la stessa Commissione, nelle linee guida finanziarie del Quinto e del Sesto Programma Quadro.
5.
Quinto motivo, vertente sull’inadempimento da parte della Commissione dell’art. II. 19, § 1, lett. b), dell’Annex II delle convenzioni di sovvenzione in relazione al riconoscimento dei costi indiretti riferiti agli «in house consultants».
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La Commissione si sarebbe resa inadempiente sempre rispetto alla previsione di cui all’art. II. 19, § 1, lett. b), dell’Annex II, con specifico riguardo all’applicazione dei principi generali ivi richiamati sulla rendicontazione, dal momento che non ha rispettato i principi generali in materia di qualificazione dei costi indiretti relativi agli «in house consultants».
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione delle regole e dei principi del diritto dell`Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, dei principi di buona fede, legittimo affidamento e certezza del diritto.
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La condotta omissiva ed inerte della Commissione sarebbe stata suscettibile di ingenerare in capo alla ricorrente un legittimo affidamento circa la correttezza della metodologie da essa proposta, ragione per cui successivi atti di recupero/decurtazione dei contributi dovuti sarebbero da considerarsi adottati in violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione delle regole contenute nel Codice di buona condotta amministrativa e, in particolare, delle regole di proporzionalità, informazione, contraddittorio e motivazione.
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La Commissione non avrebbe fornito a META le informazioni richieste, non avrebbe fornito un’adeguata motivazione delle decisioni assunte e comunque avrebbe adottato una decisione sproporzionata, atteso che tutti gli obiettivi del progetto sono stati puntualmente conseguiti dalla ricorrente.
8.
Ottavo motivo, vertente sull’inadempimento da parte della Commissione dell’obbligo di corrispondere a META i contributi previsti dalle convenzioni di sovvenzione per la realizzazione dei progetti finanziati.
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La Commissione, pertanto, si sarebbe resa inadempiente rispetto all’obbligazione contrattuale avente ad oggetto la corresponsione del contributo dovuto, sulla base delle convenzioni di sovvenzione, a fronte dell’attività rendicontata da META per la realizzazione degli obiettivi previsti dai Progetti. Tali contributi non versati ammontano ad Euro 5 66 377,63.
9.
Nono motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’art. 80 del regolamento UE n. 966/2012 in relazione alla compensazione dei crediti vantati da META.
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La Commissione avrebbe agito in violazione della regola di cui all’art. 80 del Regolamento UE n. 966/2012, laddove si prevede che la compensazione tra i debiti e crediti nei confronti delle istituzioni europee sia consentita soltanto fra i crediti che siano liquidi, certi ed esigibili, mentre i crediti compensati dalla Commissione, essendo contestati, risultano privi del carattere della «certezza».
10.
Decimo motivo, vertente sul risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente.
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L’inadempimento delle obbligazioni contrattuali poste a carico della Commissione, inoltre, avrebbe comportato un pregiudizio particolarmente grave ed ingiusto nei confronti di META, sotto forma di danno emergente, quantificato, sulla base della perizia allegata al ricorso, ad Euro 8 15 000,00, oltre al danno derivante dagli atti di compensazione illecitamente effettuati dalla Commissione medesima.
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