2.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 73/37
Ricorso proposto il 13 novembre 2014 — Philips e Philips France/Commissione
(Causa T-762/14)
(2015/C 073/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Koninklijke Philips NV (Eindhoven, Paesi Bassi) e Philips France (Suresnes, Francia) (rappresentanti: J. de Pree, S. Molin e A. ter Haar, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione nella parte in cui riguarda la Philips;
—
in subordine, annullare o ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Philips con la decisione; e
—
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale della decisione della Commissione C (2014) 6250 final del 3 settembre 2014, caso AT.39574 — Smart Card Chips (chip di memoria per le carte intelligenti).
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE, in quanto la Commissione non avrebbe provato a sufficienza di diritto che i contatti intrattenuti dalla Philips costituivano una restrizione della concorrenza per oggetto.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE, poiché la Commissione ha dichiarato che l’infrazione si estendeva alle smart card chips per tutte le applicazioni e non era limitata alle carte SIM.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE, poiché la Commissione non avrebbe provato a sufficienza di diritto che la Philips faceva parte di un cartello multilaterale insieme all’Infineon, alla Renesas e alla Samsung e che aveva preso parte ad un’infrazione unica e continuata.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza, in quanto la Commissione non avrebbe trattato il caso in maniera equa ed imparziale.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE, poiché la Commissione, considerato il suo svolgimento del procedimento, non avrebbe provato a sufficienza di diritto la presunta infrazione.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27 del regolamento n. 1/2003 (1), dell’articolo 11 del regolamento n. 773/2004 (2), dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei diritti della difesa della Philips, poiché la Commissione non avrebbe comunicato importanti elementi a discarico.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione non era legittimata a sanzionare tale presunto comportamento, giacché esso è avvenuto prima del 3 settembre 2004.
8.
Ottavo motivo, vertente sulla violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, poiché la Commissione non avrebbe determinato correttamente il valore delle vendite pertinente.
9.
Nono motivo, vertente sulla violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe applicato un coefficiente di gravità sproporzionato.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101TFUE] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18).
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