26.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 26/39
Ricorso proposto il 21 novembre 2014 — Italia/Commissione
(Causa T-770/14)
(2015/C 026/50)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la nota 11 settembre 2014 Ref Ares (2014) 2975571 con cui la Commissione europea ha comunicato alla Repubblica italiana il disimpegno automatico al 31 dicembre 2013 di risorse relative agli impegni FESR di cui al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta 2007-2013; e, decidendo in merito, voglia dichiarare l’ammissibilità delle spese e delle domande di pagamento oggetto di causa.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 296, par. 2, TFUE
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Si fa valere a questo riguardo che nella decisione impugnata, nell’affermare seccamente che l’errore contenuto nel titolo della decisione di modifica del 31 dicembre 2012 non ha avuto alcun effetto nel contenuto della decisione stessa e sull’implementazione del programma, la Commissione avrebbe omesso di considerare la rilevanza del fatto che le decisioni di spesa adottate dalla Regione dovevano essere preventivamente controllate dalla Corte dei conti, che tra il pronunciamento della rettifica e l’effettuazione di questa passarono quattro mesi senza che si conoscessero le ragioni, che ciò poté indurre il dubbio che la rettifica da apportare fosse di entità più sostanziale di quella pronunciata come limitata al solo titolo della decisione del 31 dicembre 2012, e che la Corte dei conti confermò che l’operato della regione, che si astenne dall’adottare gli impegni prima di conoscere ufficialmente la rettifica (il 28 marzo 2013), fu corretto, così lasciando intendere che sarebbe stato scorretto l’operato opposto.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del partenariato nella gestione dei fondi strutturali e dei principi di cooperazione tra Stati membri e istituzioni europee, e del rispetto della struttura a identità costituzionale degli Stati membri.
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Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha omesso di cooperare con lo Stato membro affinché questo potesse implementare il programma operativo nel modo più efficace, senza incorrere in decadenze; e ciò ha fatto trascurando, tra altro, di considerare i vincoli procedurali di controllo interno, in particolare della Corte di Conti, a cui lo Stato in questione doveva sottostare.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 96, lett. c), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
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Si fa valere a questo riguardo che la situazione venutasi a creare nella fattispecie costituiva infatti una causa di forza maggiore che impediva la presentazione della domanda di pagamenti relativa ai progetti interessati dalla decisione di modifica. È così che l’errore iniziale commesso dalla Commissione nel notificare tale decisione, la promessa subito successiva di una rapida correzione limitata al titolo, il silenzio invece serbato per quattro mesi, che fece presagire l’esistenza di altri errori e vizi, più sostanziali da correggere, impedirono in modo assoluto all’amministrazione nazionale di condurre la procedura di gestione dei progetti fino alla domanda di pagamento.
4.
Per ultimo, come quarto motivo, la ricorrente fa valere la violazione del principio di proporzionalità.
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