23.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/36
Ricorso proposto il 21 novembre 2014 — ANKO/Commissione
(Causa T-771/14)
(2015/C 065/50)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
riconoscere che l’importo di EUR 2 96 149,77 versato dalla Commissione alla ricorrente per il progetto DOC@HAND corrisponde alle spese ammissibili e che quindi quest’ultima non è tenuta a rimborsarlo in quanto indebitamente percepito; e
—
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso riguarda la responsabilità della Commissione, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, in base al contratto n. 508015 per l’esecuzione del progetto DOC@ HAND. In particolare, la ricorrente sostiene che, sebbene essa abbia adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, la Commissione, in violazione del suddetto contratto, del principio di buona fede, del divieto di abuso di diritto e del principio di proporzionalità, ha chiesto il rimborso delle somme versate all’ANKO, in quanto corrisponderebbero alle spese non ammissibili.
Pertanto, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione si basa sugli argomenti del tutto infondati e in ogni caso non dimostrati al fine di respingere quasi tutte le spese dell’ANKO in quanto inammissibili e di chiedere il rimborso dell’importo versato all’ANKO per il progetto DOC@HAND. In secondo luogo, respingendo il 99,59 % dell’importo del contributo dovuto in quanto asseritamente non corrispondente alle spese ammissibili che la ricorrente ha dovuto sostenere per le esigenze del progetto, la Commissione viola i principi del divieto dell’abuso di diritto e il principio di proporzionalità.
Full & Egal Universal Law Academy