19.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/45
Ricorso proposto il 21 novembre 2014 — Musso/Parlamento
(Causa T-772/14)
(2015/C 016/69)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: François Musso (Ajaccio, Francia) (rappresentante: A. Gross, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
—
annullare la decisione del 22 settembre 2014;
—
principalmente, sulla base di una violazione del principio del termine ragionevole che pregiudica, nel presente caso, l’esercizio dei diritti della difesa;
—
altrimenti, sulla base dell’irregolarità formale di difetto dell’esattezza e del carattere certo del credito;
—
in via subordinata, ordinare la riunione del presente ricorso con il ricorso Musso contro il Parlamento europeo (n. di ruolo 633447, n. di causa T-589/14) dell’8 agosto 2014;
—
in via di ulteriore subordine, annullare la decisione del 22 settembre 2014, che è influenzata e che deriva dalla decisione del 26 giugno 2014 il cui annullamento è richiesto con il ricorso dell’8 agosto 2014 (Musso/Parlamento europeo n. di ruolo 633447, n. di causa T-589/14);
—
sulla base dell’irregolarità formale di difetto di firma del Presidente della decisione del 26 giugno 2014;
—
altrimenti, sulla base della violazione dei diritti della difesa per assenza di pubblicità della decisione del 17 luglio 1996 che funge da base alla decisione del 26 giugno 2014;
—
altrimenti, sulla base dell'insufficienza della motivazione della decisione del 26 giugno 2014;
—
altrimenti, sulla base di una violazione del principio del termine ragionevole che pregiudica l’esercizio dei diritti della difesa;
—
altrimenti, sulla base della violazione del principio dei diritti quesiti;
—
riservare al ricorrente tutti gli altri diritti, competenze, motivi e azioni;
—
condannare il convenuto all'integralità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione del principio del termine ragionevole che pregiudica l’esercizio dei diritti della difesa del ricorrente, in quanto la decisione del 22 settembre 2014, ovvero la nota di debito impugnata, sarebbe stata emessa dodici anni dopo la constatazione da parte del Parlamento del credito nei confronti del ricorrente.
2.
Secondo motivo, vertente su un’irregolarità formale della nota di debito impugnata, in quanto il credito del Parlamento non sarebbe né certo né esatto ai sensi dell’articolo 81 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (1) e, in aggiunta, non sarebbe verificabile.
3.
Terzo motivo, vertente su un’irregolarità formale della decisione del 26 giugno 2014, in seguito alla quale è stata emessa la nota di debito, in quanto detta decisione non sarebbe stata sottoscritta dal presidente del Parlamento conformemente al regolamento interno del Parlamento europeo.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente in quanto la decisione del 17 luglio 1996 che ha costituito la base giuridica della summenzionata decisione del 26 giugno 2014, non sarebbe stata pubblicata, in violazione dell’articolo 28 del regolamento interno del Parlamento europeo.
5.
Quinto motivo, vertente su una violazione del principio del contraddittorio.
6.
Sesto motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione della summenzionata decisione del 26 giugno 2014.
7.
Settimo motivo, vertente su una violazione del principio del termine ragionevole, in quanto il Parlamento ha atteso otto anni prima di avviare la procedura di recupero nei confronti del ricorrente.
8.
Ottavo motivo, vertente su una violazione del principio dei diritti quesiti, in quanto la decisione del 26 giugno 2014, in seguito alla quale è stata emessa la nota di debito impugnata, rimetterebbe in discussione i diritti pensionistici che il ricorrente avrebbe acquisito il 3 agosto 1994.
(1) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 , recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).
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