16.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 89/28
Impugnazione proposta il 24 novembre 2014 da DF avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 1o ottobre 2014, causa F-91/13, DF/Commissione
(Causa T-782/14 P)
(2015/C 089/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: DF (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. von Zwehl, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 1o ottobre 2014, nella causa F-91/13, DF/Commissione, nella parte in cui ha respinto il ricorso del ricorrente;
—
annullare la decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2012:
—
condannare la Commissione europea a rimborsare al ricorrente le somme già recuperate, maggiorate degli interessi al tasso della Banca centrale europea, maggiorato di due punti percentuali; e
—
condannare la Commissione europea alle spese
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto dei funzionari e del principio della certezza del diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica, conformemente alla giurisprudenza in materia, avrebbe dovuto concludere che non si poteva ragionevolmente sostenere che l’una o l’altra delle due possibili interpretazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, secondo cui segnatamente il periodo di riferimento di 10 anni termina con l’entrata in servizio iniziale oppure con l’entrata in servizio presso l’ente di comando, è così manifestamente infondata che si applica l’articolo 85.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione e dell’articolo 19 TUE, in quanto, a causa dell’applicazione di norme nazionali e dell’Unione divergenti e incompatibili in materia di arricchimento senza causa, il ricorrente è discriminato rispetto ad una situazione in cui si applica solo l’ordinamento nazionale e non gli è consentito invocare nei confronti della Commissione il fatto che l’arricchimento non sussiste più.
3.
Terzo motivo, vertente sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione in quanto ha causato un danno al ricorrente decidendo che il pagamento in eccesso deve essere considerato illegittimo e imponendo al ricorrente l’obbligo di rimborsare il suddetto pagamento alla Commissione.
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