23.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/36
Ricorso proposto il 28 novembre 2014 — Romania/Commissione
(Causa T-784/14)
(2015/C 065/51)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: R. Radu, R. Haţieganu, A. Buzoianu, in qualità di agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione, adottata con la lettera BUDG/B3/MV D(2014) 3079038 del 19 settembre 2014, mediante la quale la Commissione intima alla Romania di mettere a disposizione del bilancio dell’Unione europea la somma di EUR 14 883,79 lordi, corrispondente alla perdita di risorse proprie tradizionali;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla mancanza di competenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata
—
La normativa dell’Unione europea non contiene alcuna disposizione che conferisca alla Commissione la competenza ad imporre ad uno Stato membro l’obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente alla perdita di risorse proprie dell’UE, verificatasi in seguito allo sgravio dei dazi doganali deciso da un altro Stato membro, che era responsabile della valutazione, della riscossione e del versamento degli stessi, quali risorse proprie tradizionali, al bilancio dell’UE.
2.
Secondo motivo, vertente sulla motivazione insufficiente ed inadeguata della decisione impugnata
—
La decisione impugnata non è motivata in modo sufficiente ed adeguato, come richiesto dall’articolo 296 TFUE. Da un lato, la decisione impugnata non contiene il fondamento normativo in base al quale è stata adottata, e tale fondamento non può essere dedotto dagli altri elementi della lettera della Commissione. D’altro lato, la Commissione non ha esposto, all’interno della decisione impugnata, il ragionamento giuridico che ha portato ad imporre alla Romania l’obbligo di pagamento a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di risorse proprie tradizionali dell’UE, dovuta allo sgravio di alcune obbligazioni doganali notificate da un altro Stato membro.
3.
Terzo motivo, vertente — nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenga che la Commissione abbia agito nei limiti delle competenze che le sono attribuite dai Trattati — sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa della Romania.
—
La Commissione ha violato il proprio dovere di diligenza e di buona amministrazione in quanto non ha esaminato attentamente tutte le informazioni rilevanti di cui disponeva o non ha richiesto altre informazioni necessarie prima di adottare la decisione impugnata. La Commissione non ha dimostrato un nesso diretto di causalità tra i fatti addebitati alla Romania e la perdita di risorse proprie dell’UE. La Commissione non ha parimenti giustificato la somma richiesta alla Romania con riferimento all’ammontare dei dazi doganali corrispondente al valore del transito in questione, basandosi, in maniera sufficiente, sul valore sgravato dalla Repubblica federale di Germania.
—
L’attività della Commissione è stata priva di prevedibilità e non ha consentito alla Romania di esercitare i propri diritti della difesa.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei requisiti della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
—
Le norme giuridiche sulla base delle quali la Commissione ha imposto l’obbligo di pagamento mediante la decisione impugnata non sono state in quest’ultima individuate e precisate, né la loro applicazione è risultata prevedibile per la Romania. Lo Stato romeno non poteva prevedere né essere a conoscenza, prima di ricevere la lettera della Commissione, dell’obbligo di mettere a disposizione di quest’ultima la somma di denaro richiesta, corrispondente alla perdita di risorse proprie dell’UE. Del pari, con l’adozione della decisione impugnata e l’imposizione di un obbligo di pagamento a carico della Romania, quattro anni dopo il verificarsi degli avvenimenti ed a dispetto delle conclusioni formulate dalla Commissione nel dialogo condotto in questo lasso di tempo con le autorità rumene, la Commissione ha violato il legittimo affidamento della Romania riguardo all’assenza di un obbligo finanziario rispetto al pagamento delle obbligazioni doganali in questione e, di conseguenza, di qualsiasi obbligo nei confronti del bilancio dell’UE.
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