23.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/38
Ricorso proposto il 28 novembre 2014 — MPF Holdings/Commissione
(Causa T-788/14)
(2015/C 065/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: MPF Holdings Ltd (St Helier, Jersey) (rappresentanti: D. Piccinin e E. Whiteford, Barristers, e E. Gibson-Bolton, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione C(2014) 5083 final del 23 luglio 2014 nel procedimento SA.35980 (2014/N-2) — Regno Unito, Riforma del mercato dell’elettricità — Mercato delle capacità.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, sostenendo che la Commissione ha illegittimamente privato la MPF del suo diritto di partecipare al procedimento di indagine formale, avendo omesso di avviare un’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di procedura, sebbene il mercato delle capacità dia adito a dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno. La ricorrente afferma che:
—
la disponibilità discriminatoria di lunghe durate contrattuali non può essere giustificata con riferimento all’obiettivo legittimo di assicurare il quantitativo necessario di capacità produttiva;
—
la Commissione non ha esaminato adeguatamente i probabili effetti della disponibilità discriminatoria di lunghe durate contrattuali sull’efficienza del mercato delle capacità e sui proprietari degli impianti esistenti;
—
la Commissione non ha esaminato adeguatamente la giustificazione apportata dal governo del Regno Unito per le durate discriminatorie dei contratti, ossia la circostanza che produttori indipendenti che fanno ricorso al finanziamento di progetti necessitano di contratti a lungo termine;
—
la Commissione non ha giustificato o esaminato adeguatamente i probabili effetti della distinzione discriminatoria tra operatore di mercato che non ha possibilità di influire sul prezzo (price-taker) e operatore di mercato che è in grado di influire sul prezzo (price-maker).
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