2.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 34/42
Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Hassan/Consiglio
(Causa T-790/14)
(2015/C 034/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Pettiti, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE):
—
la decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nei limiti in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell’elenco figurante nell’allegato di detta decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
—
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nei limiti in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell’elenco figurante nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
—
dichiarare che gli effetti degli atti annullati saranno definitivi;
—
risarcire, ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE, il danno cagionato al sig. Hassan dall’adozione delle misure restrittive summenzionate nei suoi confronti e, a tale titolo:
—
riconoscere la responsabilità extracontrattuale del Consiglio dell’Unione europea per il danno materiale patito e futuro e per il danno morale;
—
assegnare al sig. Hassan una somma mensile di EUR 2 50 000, a decorrere dal 1o settembre 2011, al fine di risarcire il danno materiale subito;
—
assegnare al sig. Hassan la somma simbolica di un (1) euro per il danno morale subito;
—
e condannare il Consiglio dell’Unione europea a risarcire il danno materiale futuro;
—
in ogni caso, condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto del Consiglio nella valutazione dei fatti e su un errore di diritto che ne discende, poiché il Consiglio ha iscritto nuovamente il nome del ricorrente negli elenchi delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive sulla base di motivi non sufficientemente comprovati.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione della presunzione d’innocenza del ricorrente.
4.
Quarto motivo, vertente sul risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa delle misure illegittime adottate dal Consiglio nei suoi confronti.
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