2.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 34/43
Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Bensarsa/Commissione e GEPD
(Causa T-791/14)
(2015/C 034/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Faouzi Bensarsa (Abu Dhabi, Emirati arabi uniti) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)
Convenuti: Commissione europea e Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del 25 febbraio 2014 adottata dalla Direzione Sicurezza;
—
annullare la decisione del 24 ottobre 2014 implicitamente adottata dal GEPD;
—
condannare i convenuti alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un’insufficienza di motivazione della decisione della Commissione del 25 febbraio 2014.
2.
Secondo motivo, vertente su una mancanza di motivazione della decisione del GEPD, dato che essa è implicita e che la sua motivazione non può essere dedotta né dal suo contesto né dalla decisione del 25 febbraio 2014.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione del regolamento (CE) n. 45/2001 (1).
Il ricorrente sostiene che la mancata risposta del GEPD costituisce una violazione dell’obbligo di informazione dell’interessato, previsto agli articoli 46, lettera a), e 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).
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