9.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 46/58
Ricorso proposto il 6 dicembre 2014 — Skype/UAMI — Sky International (SKYPE)
(Causa T-797/14)
(2015/C 046/74)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Skype (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. Carboni, M. Browne, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sky International AG (Zug, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «SKYPE» — Domanda di registrazione n. 9 724 394
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2014 nel procedimento R 1075/2013-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata e rinviare la domanda all'UAMI affinché proceda al suo esame;
—
condannare l’UAMI e gli eventuali intervenienti alle proprie spese e a quelle della ricorrente, nonché alle spese del ricorso dinanzi alla quarta commissione di ricorso nel procedimento R 1075/2013-4 e dell’opposizione B 1 8 70 834 dinanzi alla divisione di opposizione.
Motivo invocato
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.
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