16.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 89/29
Ricorso proposto il 5 dicembre 2014 — DenizBank/Consiglio
(Causa T-798/14)
(2015/C 089/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: DenizBank A.Ş. (Esentepe, Turchia) (rappresentanti: M. Lester e O. Jones, barristers, R. Mattick e S. Utku, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (1), e il regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (2) (in prosieguo, congiuntamente: le «misure impugnate»), nella parte in cui si applicano alla ricorrente;
—
dichiarare l’inapplicabilità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 1 della decisione dell’8 settembre e dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento dell’8 settembre; e
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di motivare l’imposizione delle misure impugnate alla ricorrente. Inoltre, la ricorrente afferma che il Consiglio non le ha comunicato alcun motivo per l’imposizione delle misure impugnate e non l’ha neppure informata della sua iscrizione nell’elenco.
2.
Secondo motivo, vertente sull’inosservanza da parte del Consiglio dei diritti della difesa della ricorrente, inclusi i diritti al contraddittorio e a una tutela giurisdizionale effettiva. La ricorrente sostiene che il Consiglio non le ha fornito alcuna motivazione o prova per l’imposizione delle misure impugnate, né alcuna occasione per esprimere la propria posizione sul procedimento a suo carico, e in tal modo ha altresì impedito alla Corte di «esercitare un sindacato giurisdizionale effettivo».
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio, con l’imposizione delle misure impugnate alla ricorrente, ha violato l’Accordo di Ankara tra la Turchia e l’Unione (e il suo protocollo aggiuntivo) sotto numerosi profili.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, e sull’imposizione da parte del medesimo di restrizioni ingiustificate e sproporzionate ai diritti fondamentali della ricorrente.
(1) Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271, pag. 54).
(2) Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271, pag. 3).
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