16.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 56/25
Ricorso proposto il 9 dicembre 2014 — Philip Morris/Commissione
(Causa T-800/14)
(2015/C 056/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Philip Morris Ltd (Richmond, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander e M. Abenhaïm, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile;
—
annullare la decisione della Commissione Ares (2014) 3188066, del 29 settembre 2014, nella parte in cui essa rifiuta di concedere alla ricorrente un accesso integrale ai documenti richiesti, ad eccezione tuttavia dei dati personali depennati ivi contenuti;
—
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione Ares (2014) 3188066, del 29 settembre 2014, con cui la Commissione si è rifiutata di concedere alla ricorrente un accesso integrale ai nove documenti interni elaborati nell’ambito dei lavori preparatori che hanno condotto all’adozione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione non avendo chiarito — per ciascun documento e ciascuna versione — quale eccezione pertinente del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) (in prosieguo: il «regolamento sulla trasparenza») essa ha applicato e in base a quali circostanze e considerazioni fattuali. Fondandosi sugli stessi argomenti generali per giustificare il suo diniego per motivi attinenti alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, la Commissione non ha illustrato i motivi che giustificano che la divulgazione dei documenti richiesti arrecherebbe «concretamente ed effettivamente» pregiudizio a ciascuno di tali interessi. Più in particolare, la decisione impugnata non chiarisce se la giustificazione invocata per ciascun diniego pertinente riguardi le «procedure giurisdizionali» o la «consulenza legale».
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento sulla trasparenza non avendo dimostrato come una divulgazione in ciascun caso arrecherebbe «concretamente ed effettivamente» pregiudizio alla tutela della «consulenza legale» o delle «procedure giurisdizionali». Per quanto riguarda la tutela della «consulenza legale», le giustificazioni astratte della Commissione sono state tutte respinte dalla giurisprudenza e la Commissione non fornisce alcun chiarimento concreto che evidenzi perché, nel presente procedimento, una divulgazione completa dei documenti arrecherebbe «concretamente ed effettivamente» pregiudizio alla tutela della consulenza legale. Neppure per quanto riguarda le «procedure giurisdizionali» la Commissione chiarisce concretamente perché una divulgazione arrecherebbe «concretamente ed effettivamente» pregiudizio alla tutela delle «procedure giurisdizionali». A fortiori, la Commissione non ha compiuto una valutazione dettagliata e specifica per determinare se un interesse pubblico prevalente potrebbe giustificare la divulgazione dei documenti richiesti.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il secondo comma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulla trasparenza non avendo dimostrato che i documenti/versioni pertinenti contenevano «riflessioni per uso interno», non avendo chiarito perché una divulgazione di tali documenti arrecherebbe «concretamente ed effettivamente» pregiudizio alla tutela del processo decisionale e non avendo ponderato adeguatamente l’interesse invocato con l’interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
(1) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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