16.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 89/31
Ricorso proposto il 16 dicembre 2014 — Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commissione
(Causa T-819/14)
(2015/C 089/37)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Fondazione «Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia» (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: avv. Hristo Hristev)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare la nullità dell’atto della Commissione europea risultante dal documento contrassegnato con il codice di riferimento ARES (2014) 2848632-01/09/2014 e dalla nota di addebito n. 3241409948 ad esso allegata e riportante lo stesso codice di riferimento.
—
accertare il diritto della ricorrente al rimborso delle spese da essa sostenute nel corso del procedimento;
—
in subordine, in caso di rigetto della domanda di annullamento, condannare la convenuta a rimborsare alla ricorrente, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, le spese da essa causate.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il suo ricorso è ricevibile, poiché l’atto impugnato dev’essere qualificato come espressione dell’esercizio di autorità pubblica nei confronti di un terzo, in capo al quale sorge un legittimo interesse ad impugnare la constatazione, contenuta nell’atto, della violazione a lui imputata, costituendo tale constatazione condizione per l’adozione dei provvedimenti dannosi per la ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si rileva la violazione del principio di buona amministrazione da parte della Commissione europea, poiché essa, da un lato, non avrebbe condotto un esame dei fatti completo, obiettivo e logicamente coerente, senza tenere conto degli argomenti della persona interessata e, dall’altro, non avrebbe motivato l’atto adottato.
Con il terzo motivo si contesta alla Commissione di aver violato il principio della certezza del diritto, poiché la parte dispositiva dell’atto impugnato, anche in considerazione della sua natura, non sarebbe chiara.
Con il quarto motivo si contesta una violazione del principio del legittimo affidamento, poiché in mancanza di osservazioni da parte della Commissione in ordine a precedenti progetti, sia con riferimento alla loro esecuzione sia rispetto alla tenuta della contabilità, è stato ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento in ordine alla regolarità della gestione finanziaria, e al fatto che non fosse necessario procedere a correzioni rispetto ai progetti in corso o a progetti futuri; tale legittimo affidamento conseguirebbe al comportamento dell’autorità competente, ovvero dalla Commissione europea.
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