9.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 46/61
Ricorso proposto il 12 dicembre 2014 — Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung/UAMI (Cottonfeel)
(Causa T-822/14)
(2015/C 046/79)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH (Gerolstein-Müllenborn, Germania) (rappresentante: M. Straub, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso: Marchio denominativo comunitario «Cottonfeel» — Domanda di registrazione n. 11 935 236
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 2 ottobre 2014, procedimento R 2579/2013-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’UAMI alle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi invocati
—
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
—
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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