23.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 96/22
Ricorso proposto il 29 dicembre 2014 — Farahat/Consiglio
(Causa T-830/14)
(2015/C 096/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mohamed Farahat (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: P. Saini, QC, B. Kennelly, barrister, e N. Sheikh, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014 (1) che attua la decisione 2013/255/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014 (2), che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui riguardano il ricorrente; e
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe soddisfatto le condizioni per l’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato alla decisione e al regolamento. Il ricorrente sostiene quanto segue:
—
il Consiglio afferma che il ricorrente è il vicepresidente delle finanze e dell’amministrazione presso la Tri-Ocean Energy e che, data la sua posizione, egli è responsabile delle attività dell’entità di fornitura di petrolio al regime,
—
non vi è alcuna prova che confermi tale affermazione, né alcuna prova è stata prodotta dal Consiglio.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente e il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto le misure impugnate sono state adottate in assenza di garanzie procedurali tali da assicurare che al ricorrente fosse fornita una motivazione completa e che lo stesso potesse essere adeguatamente sentito.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito al ricorrente una motivazione sufficiente per la sua iscrizione nell’elenco. Il ricorrente sostiene che la motivazione non è sufficiente per consentirgli di contestare efficacemente le accuse mosse nei suoi confronti o per permettere ad un giudice di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione impugnata.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti fondamentali del ricorrente alla proprietà e alla reputazione. Il ricorrente ritiene che il Consiglio non abbia dimostrato che l’ingerenza, molto significativa, nei diritti di proprietà del ricorrente sia giustificata e proporzionata.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione iscrivendo il ricorrente nell’elenco. Il ricorrente sostiene che:
—
non vi è alcuna informazione o prova che dimostri che la Tri Ocean Energy abbia effettivamente fornito sostegno al regime in Siria;
—
non vi è alcuna informazione o prova che suggerisca che, solo in virtù del suo ruolo, il ricorrente fosse responsabile per le presunte azioni della Tri Ocean Energy.
(1) Decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 301, pag. 36).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 301, pag. 7).
Full & Egal Universal Law Academy