2.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 73/43
Ricorso proposto il 30 dicembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione
(Causa T-841/14)
(2015/C 073/55)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’applicazione di interessi effettuata dai servizi della Commissione con documento datato 21 ottobre 2014;
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in subordine, dichiarare che non va applicata la maggiorazione prevista ai punti 2 e 3 dell’articolo 11;
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in ogni caso, in ulteriore subordine, fissare quale dies a quo dal quale maturano interessi di mora il 20 gennaio 2004, vale a dire, il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo al giorno del possibile accertamento del debito, il 27 novembre 2003, corrispondente a tutti i transiti oggetto del presente procedimento o, in difetto, quantomeno per gli interessi del debito doganale corrispondente ai tre ultimi transiti, e
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condannare l’istituzione convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione contenuta nel documento della Commissione Ares (2014) 3486706 (BUDG/B/02/MTC/IB), del 21 ottobre 2014, di applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
Il presente ricorso riguarda un’indagine delle autorità olandesi relativa a 26 transiti trattati dalla relativa dogana tra i mesi di aprile e di novembre 1994 con uscita dichiarata dal territorio doganale comunitario da parte della dogana spagnola di Algeciras. Dette autorità hanno considerato che le merci di cui trattasi erano state sottratte al controllo doganale in quanto non erano uscite dal territorio dell’Unione. Le autorità olandesi hanno quindi formalizzato un nuovo rapporto relativo a 8 dichiarazioni di transito, nutrendo dubbi quanto alla autenticità dei timbri e dei documenti forniti a prova del suo completamento.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11 del regolamento n. 1150/2000, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, con il suo articolo 10, paragrafo 1, comma 2, con il suo articolo 6, paragrafo terzo, e con il suo articolo 2, in quanto la Commissione lo ha applicato ad una fattispecie concreta non prevista dalla disposizione medesima
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Al riguardo, il ricorrente sostiene che non ci si trova a fronte di un debito doganale tra quelli previsti dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), bensì a fronte di un debito doganale previsto dalla lettera b) dello stesso articolo.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto in applicazione dei punti secondo e terzo dell’articolo 11 del regolamento n. 1150/2000
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In proposito, il ricorrente deduce che tali punti riguardano una maggiorazione degli interessi di mora, il cui oggetto non consiste nel risarcimento del danno causato dal ritardo nel pagamento, ma che possiedono una natura cogente che impedisce l’applicazione della maggiorazione se lo Stato membro ignora che l’obbligo è stato adempiuto tardivamente.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1150/2000 quanto alla fissazione della data in cui si è dovuto accertare il debito doganale e, pertanto, sulla inadeguata fissazione della data inziale di maturazione degli interessi di mora, dato che si trattava di questioni oggetto di un procedimento giurisdizionale, il che comporta che in ogni caso poteva essere accertato solo giudizialmente.
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