16.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 56/27
Ricorso proposto il 24 dicembre 2014 — Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Commissione
(Causa T-843/14)
(2015/C 056/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Germania), e Gascogne (Saint-Paul-les-Dax, Francia) (rappresentanti: F. Puel e E. Durand, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrente chiedono che il Tribunale voglia:
—
riconoscere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea derivante dal fatto che il procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale non ha rispettato i requisiti attinenti al rispetto della durata ragionevole del procedimento;
Di conseguenza,
—
condannare l’Unione europea a risarcire in modo adeguato e integrale i danni morali e materiali subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo dell’Unione, corrispondenti ai seguenti importi, oltre interessi compensativi e moratori al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, a partire dalla data di presentazione del ricorso:
—
EUR 1 1 93 467 a titolo delle perdite subite a causa del pagamento degli interessi legali aggiuntivi applicati al valore nominale della sanzione oltre un termine ragionevole;
—
EUR 1 87 571 a titolo delle perdite subite a causa dei pagamenti aggiuntivi della garanzia bancaria oltre un termine ragionevole;
—
EUR 2 0 00 000 a titolo di lucro cessante e/o perdite subite a causa dell’«incertezza»; e
—
EUR 5 00 000 a titolo di danno morale;
—
in subordine, qualora si ritenesse che l’importo del pregiudizio subito debba essere oggetto di una nuova valutazione, disporre una perizia ai sensi dell’articolo 65, lettera d), dell’articolo 66, paragrafo 1, e dell’articolo 70, del regolamento di procedura del Tribunale;
—
in ogni caso, condannare l’Unione europea alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa della eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale e, pertanto, sulla violazione del loro diritto fondamentale a che la loro causa sia decisa entro un termine ragionevole.
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