2.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 73/46
Impugnazione proposta il 31 dicembre 2014 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 novembre 2014 causa F-59/09 RENV, De Nicola/BEI
(Causa T-849/14 P)
(2015/C 073/57)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo, l’affermazione che il presente giudizio è ai sensi dell’art. 270 ed i punti 43, 44, 50, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 della parte motiva. Rimettere la causa ad altra sezione del TFP affinché, in diversa composizione, decida nuovamente i punti annullati, previo espletamento della perizia medica già richiesta. Con si riserva di articolare ogni mezzo istruttorio, diretto e/o contrario, che sarà necessario in relazione alla difesa di controparte, nonché alla produzione di tutti gli altri documenti ritenuti utili alla confutazione delle diverse tesi.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’18 novembre 2014, nella causa F-59/09 RENV, De Nicola/BEI.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce le seguenti questioni.
1.
Per quanto riguarda il comitato dei ricorsi, l’appellante si oppone alla dichiarazione d’irricevibilità riguardante le sue norme di funzionamento, la pretesa di risarcire adeguatamente, eliminando l’atto annullato dal fascicolo personale del ricorrente il danno, nonché l’invocato abuso nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
2.
Per quanto riguarda la molestia subita dal ricorrente, egli fa valere l’asserita irricevibilità della domanda di accertamento, l’omessa pronuncia su quella specifica domanda ed il rifiuto del TFP di seguire la sentenza di invio, l’inammissibilità delle eccezioni nuove proposte dalla BEI nel giudizio di rinvio, nonché l’abuso di potere del TFP, che si è sostituito al difensore del ricorrente decidendo che era meglio non esaminare la domanda risarcitoria, perché era compresa e più articolata nella causa F-52/11.
3.
Per quanto riguarda la richiesta di una perizia medica e di altre misure organizzative, si sottolinea che il ricorrente non ha mai rinunciato alle sue richieste istruttorie, che il TFP ha respinto perché non necessarie. Pertanto, una volta che il TUE ha stabilito che la causa doveva essere decisa nel merito, il TFP era tenuto a esaminare tutte le richieste tempestivamente formulate, stabilendo quali erano rilevanti ai fini della decisione ed adottando le conseguenti misure organizzative.
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