20.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 127/30
Ricorso proposto il 26 dicembre 2014 — Slovak Telekom/Commissione
(Causa T-851/14)
(2015/C 127/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: D. Gerardin, avvocato, e R. O'Donoghue, barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile;
—
annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente;
—
in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’articolo 2 della decisione impugnata;
—
condannare la Commissione alle spese;
—
nell’ipotesi in cui il Tribunale respinga il ricorso in quanto irricevibile o lo respinga nel merito, condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 16 ottobre 2014 (AT.39523 — Slovak Telekom) che sanziona la ricorrente e la sua società madre per condotta abusiva nel mercato slovacco della banda larga, ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sugli errori di diritto e sul manifesto errore di valutazione della Commissione nell’affermare che la ricorrente abbia commesso un rifiuto abusivo di fornitura.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa della ricorrente rispetto alla sua valutazione della compressione dei margini. La ricorrente sostiene che:
—
la Commissione ha omesso di presentare le proprie obiezioni motivate in merito ad alcuni importanti principi, metodologie e dati sui costi, forniti dalla ricorrente prima della decisione impugnata; e
—
la Commissione ha presentato, per la prima volta nella decisione impugnata, un nuovo approccio «basato su più periodi» per mutare il margine che inizialmente risultava positivo per il 2005 in uno negativo.
3.
Terzo motivo, vertente sugli errori di fatto e/o di diritto e/o sul manifesto errore di valutazione della Commissione nell’affermare che la condotta della ricorrente costituiva una compressione dei margini. La ricorrente sostiene che:
—
la Commissione ha erroneamente applicato i principi, la metodologia ed i dati relativi ai costi medi incrementali di lungo periodo (long-run average incremental cost, in prosieguo: «LRAIC») ed ha omesso di considerare i costi efficienti LRAIC della ricorrente; e
—
la Commissione ha commesso errori di diritto e/o manifesti errori di valutazione attraverso il suo approccio «basato su più periodi».
4.
Quarto motivo, vertente sugli errori di diritto e sul manifesto errore di valutazione della Commissione, laddove ha concluso che la ricorrente e la Deutsche Telekom fanno parte di un’unica impresa e che sono entrambe responsabili della presunta violazione della ricorrente.
5.
Quinto motivo, vertente sugli errori di diritto e sul manifesto errore di valutazione della Commissione, nonché sulla violazione da parte di quest’ultima del principio della parità di trattamento nella determinazione dell’ammontare dell’ammenda.
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